Credito di Imposta Dispositivi di Protezione COVID-
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09/07/2020
Per le predette spese, è stato previsto un apposito credito d’imposta introdotto con
l’articolo 64 D.L. 18/2020, ovvero il Decreto Cura Italia.
Successivamente, l’articolo 125 del Decreto Rilancio, (D.L. n. 34/2020), in sostituzione
della misura precedentemente prevista, ha introdotto, al fine di contenere e contrastare la
diffusione del virus Covid-19, per i soggetti esercenti attività d’impresa, un credito
d’imposta in misura
pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione
degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e
degli utenti
.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel
limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
L’articolo prevede che sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’mposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, senza limiti di importo, ai sensi
dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Il predetto credito non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi, e dell’IRAP. Potrà inoltre essere ceduto anche alle
banche.
Tuttavia, l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’applicazione e la fruizione del
credito d’imposta è demandata ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a tutt’oggi
non ancora emanato.