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POLITICHE CREDITIZIE LEGGE 2062/2023 - PROTEZIONE E TUTELA DEL MADE IN ITALY

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

08/03/2024

Articolo 5 (Sostegno all’imprenditorialità femminile)

La disposizione normativa istituisce una apposita riserva per un importo di 15 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo ex art. 4 del D.M. 30 novembre 2004. 

Tale riserva è destinata agli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed è rivolta:

  • al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne; e
  • allo sviluppo di nuove imprese femminili su tutto il territorio nazionale. 

Si rammenta che la Legge 144/1999, al fine di realizzare un sistema organico di strumenti intesi a favorire l’inserimento al lavoro, ha delegato al Governo l’adozione di uno o più decreti legislativi contenenti norme tese a definire il sistema degli incentivi all’occupazione, ivi compresi quelli relativi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego. 

In tale ambito, una attenzione particolare è stata rivolta all’esigenza di migliorarne l’efficacia nelle aree del mezzogiorno, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale. 

In attuazione della suddetta delega è stato emanato il decreto legislativo che reca, nell’ambito degli incentivi in favore dell’autoimprenditorialità, le misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell’erogazione dei servizi.

Nello specifico, le disposizioni sono dirette a sostenere, in tutto il territorio nazionale, la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenere lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito. 

  • I benefici consistono nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile; 
  • I soggetti beneficiari sono le imprese di piccola dimensione, costituite in forma societaria da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. La compagine societaria deve essere composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero da donne.
  • Gli investimenti ammissibili non devono superare il milione e mezzo di euro, e devono riguardare la produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, ovvero all’erogazione di servizi in qualsiasi settore incluse le iniziative nel commercio e nel turismo.
  • L’importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi.

La concessione della agevolazione è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo (ex art. 4, Decreto 30 novembre 2004), intestato a SVILUPPO ITALIA presso la Tesoreria centrale dello Stato.    

Art. 36 (Mutui a tasso agevolato per l’acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore)

L’articolo in esame reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole finalizzate alla acquisizione, da parte di esse, di imprese operanti nel medesimo settore.

Nel dettaglio la disposizione normativa interviene sulla disciplina vigente in materia di interventi finanziari dell’ISMEA in favore delle imprese che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.  

È previsto, in particolare, che l’ISMEA conceda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, che attuano iniziative finalizzate all’acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione.

  • Con Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di muti, nonché l’importo e la durata massimi del finanziamento.

Si ricorda che in merito agli interventi finanziari di cui sopra lo scorso 15 febbraio è stato pubblicato in G.U. il Decreto 29 dicembre 2023 inerente, appunto, gli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare effettuati dall’ISMEA. 

Con il suddetto Decreto sono stati definiti i criteri e le modalità degli interventi finanziari per il settore agricolo e agroalimentare, rinviando ad un successivo Decreto quelli relativi al settore della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle specificità settoriali e dei regimi di aiuto. 

Il citato Decreto si compone di due “Capi” uno dedicato agli interventi finanziari a “condizioni agevolate”, l’altro a “condizioni di mercato”.

Per entrambi gli interventi in parola possono beneficiare: 

  • le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli (Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea);
  • le società di capitale partecipate al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea);
  • le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole ex art. 32, comma 2, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/1986; 

Nel caso di Interventi finanziari a condizioni agevolate l’ISMEA interviene tramite l’erogazione di mutui di durata massima di 15 anni. I criteri e le modalità di tali interventi sono definiti con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  - DM. 29 dicembre 2023 (G.U. n. 38 del 15.2.2024) 

Nel caso, invece, di Interventi finanziari a condizioni di mercato l’ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale e/o prestiti obbligazionari e/o strumenti partecipativi. Nell’ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, L’ISMEA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. 

  • Ai fini della operatività di questa misura agevolativa è necessario attendere, da parte del suddetto Istituto, lo schema delle Istruzioni applicative volte a definire le modalità di presentazione delle domande e le procedure di concessione e di liquidazione dei finanziamenti agevolati (ex art. 12 del DM 29 Dicembre 2023).  

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