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DECRETO LEGGE “RISTORI BIS”

19/11/2020

Art.1 – Rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 28/10/2020, n.137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali.

Art.2Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020

L’art. 2 in esame individua, nell’allegato 2, i codici ATECO riferiti alle attività interessate dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020 per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (“Zone Rosse”). In particolare viene stabilito che agli operatori economici con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle incluse nel predetto allegato 2 (sono inclusi, tra gli altri, il commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, di prodotti ittici e di carne) e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle stesse zone rosse, spetta un contributo a fondo perduto, calcolato secondo le percentuali riportate nella medesima tabella e con applicazione delle disposizioni dettate dall’art.1, commi da 3 a 11, del decreto c.d.“Ristori”, D.L.n.137/2020.

Art.4 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del DPCM 03/11/2020

L’art.4 del decreto-legge in commento estende ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art.8 del D.L.n.137/2020) in favore di determinate categorie di operatori economici, tra cui gli agriturismi, alle imprese che esercitano le attività individuate nell’allegato 2 e che hanno la sede legale o operativa in una “Zona Rossa”.

Si ricorda che il credito in esame, può essere utilizzato in compensazione ovvero può essere ceduto ad altri soggetti (compreso lo stesso locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare).

Art.5 – Cancellazione della seconda rata IMU

Con la disposizione in commento viene abolito il pagamento della seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili (e relative pertinenze) ubicati nei comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (“Zone Rosse”), nei quali vengono esercitate attività individuate dai codici inclusi nell’allegato 2 al decreto e per gli agriturismi.

L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività che vi viene esercitata. Ricordiamo che analoga misura è stata adottata con l’art.9 del c.d. DL “Ristori”, D.L.n.137/2020, per gli immobili riferiti alle attività indicate nella tabella allegata a quel provvedimento.

Art.6 - Proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il 2020, per i soggetti ISA

La norma prevede lo slittamento al 30 aprile 2021 per i soggetti ISA (Indici di affidabilità fiscale) del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per le categorie di imprese individuate nell’Allegato 1 al D.L.n.137/2020 (D.L.“Ristori”), come sostituito dall’articolo 1, c.1, del D.L.n.149/2020 (D.L. “Ristori bis”), e nell’Allegato 2 a quest’ultimo decreto legge, ubicate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa), ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Zona Arancione) individuate con le ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi dell’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020.

La previsione si aggiunge a quanto già stabilito dall’art.98 del D.L.n.104/2020, c.d. Decreto “Agosto”, convertito in L.n.126/2020 che, per la stessa categoria di soggetti, aveva già previsto il differimento dei predetti versamenti per coloro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Art.7 - Sospensione dei versamenti tributari (agriturismi)

È disposta la sospensione dei termini di versamento che scadono nel mese di novembre 2020 relativamente alle ritenute alla fonte, di cui agli artt.23 e 24 del DPR n.600/73 e delle addizionali regionali e comunali, nonché all’IVA, per i contribuenti:

a) esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art.1 del DPCM 3.11.2020, aventi il domicilio fiscale, sede legale o sede operative in qualsiasi area del territorio nazionale;

b) esercitano le attività dei servizi di ristorazione e attività agrituristica che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse ed Arancione) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020;

c) operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al decreto-legge in commento, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020.

I versamenti sospesi, di cui sopra, devono essere sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto 16 marzo 2021.

La sospensione dei versamenti si applica a prescindere dal calo del fatturato o dei corrispettivi ed ovviamente i soggetti interessati possono, comunque, eseguire i pagamenti nei termini ordinari.

Si segnala che la misura prevista dal primo DL Ristori e segnalata nella precedente Newsletter, nello specifico il Fondo per le Filiere Agricole da 100 milioni di euro istituito dall'articolo 7 del DL 28 ottobre 2020, n.137, è stato abrogato dal Ristori Bis.

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