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OBBLIGO VACCINALE E SUPER GREEN PASS OVER 50

13/01/2022

OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI GLI OVER 50

Il decreto-legge n. 1/2022 introduce l’obbligo   vaccinale   per   la   prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri di cui agli articoli 34 (stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale) e 35 (stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale) del T.U. immigrazione, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L’obbligo vaccinale per tali soggetti è in vigore dall’8 gennaio u.s. sino al 15 giugno 2022.  

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Nel caso in cui si è contratta l'infezione da SARS-CoV-2, la vaccinazione sarà differita fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute.

È prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria - pari a 100€ - in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale. La sanzione è erogata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, previa comunicazione agli inadempienti dell’avvio del procedimento sanzionatorio, con la concessione del termine di 10 giorni per dimostrare l’insussistenza dell’obbligo per motivi sanitari (o l’avvenuta vaccinazione).

SUPER GREEN PASS PER I LAVORATORI OVER 50

Con l’introduzione dell’obbligo vaccinale, viene adeguata la normativa in materia di esibizione della “certificazione verde” per l’accesso ai luoghi di lavoro disposta dal decreto-legge n. 52/2021.

Al fine di dare la possibilità a tutti i soggetti sottoposti all’obbligo in questione di poter effettuare la vaccinazione, la norma prevede che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per accedere ai luoghi di lavoro, chiunque svolga un’attività lavorativa ed abbia compiuto 50 anni di età dovrà possedere ed esibire su richiesta una delle certificazioni verdi   COVID-19 di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19 (cd. super-green pass).

Resta fermo – rispetto alla normativa precedente – l’obbligo per i datori di lavoro di verificare il possesso della certificazione verde per i lavoratori, che nel caso di soggetti over 50 dovrà attestare l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, o di avvenuta guarigione da COVID-19.

Restano ferme altresì anche per questa particolare categoria di lavoratori le modalità di verifica già in vigore per la generalità dei soggetti che accedono ai luoghi di lavoro, nonché le conseguenze (assenza ingiustificata) in caso di mancanza di certificazione verde e l’apparato sanzionatorio per l’accesso nei luoghi di lavoro senza green pass.

La novità rispetto alla normativa precedente consiste nell’estensione a tutte le imprese, fino al 15 giugno 2022, della facoltà di sospendere, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore privo di green pass e di sostituirlo con un lavoratore assunto a tempo determinato, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al già menzionato termine del 15 giugno 2022.  Il datore di lavoro adibisce i lavoratori esentati (anche temporaneamente) dalla vaccinazione per comprovate e certificate ragioni di salute a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita.

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