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AGRITURISMO E MULTIFUNZIONALITA’ IN LOMBARDIA

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

12/01/2024

Vi informiamo che sono state apportate modifiche alla Legge Regionale 31/2008, con supplemento pubblicato in data 17 novembre 2023.

Di seguito principali modifiche.

Legge Regionale 14 novembre 2023 n.4 - BURL n. 46, supplemento del 17 novembre 2023

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 151, 154, 157 E 162 della L.R. 31/2008

Art. 6 Modifiche agli articoli 151, 154, 157 e 162 della l.r. 31/2008 

Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, sono apportate le seguenti modifiche: 

GIORNI DI APERTURA ART 151

  • alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 151 le parole «sabato e domenica» sono sostituite dalle seguenti: "sabato, domenica e festivi";
  • il comma 1 dell’articolo 154 è sostituito dal seguente: 

FABBRICATI ART 154

"1. Possono essere utilizzati per l’attività agrituristica i fabbricati, nella disponibilità dell’azienda agricola, non più impiegati per le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, a condizione che:

a) non siano stati diversamente utilizzati, cessato l’impiego per le attività; 

b) abbiano un rapporto di connessione fisica e funzionale con l’azienda agricola; 

c) esistano nel fondo da almeno tre anni; 

d) il relativo utilizzo a fini agrituristici non comprometta l’esercizio dell’attività agricola.";

  • c) il comma 2 dell’articolo 154 è abrogato
  • d) al comma 3 dell’articolo 154 le parole "anche distaccati" sono soppresse e dopo le parole "può avvenire" sono inserite le seguenti: "previa acquisizione del certificato di connessione,";
  • e) il comma 5 dell’articolo 154 è abrogato

SCIA ART 157 SANZIONI ART 162

  • f) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 157 dopo la parola "comunicare" sono inserite le seguenti: "entro dieci giorni";
  • g) al comma 2 dell’articolo 162 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a seguito dell’avvio di una nuova attività già indicata nello stesso certificato." (sanzioni da 200 a 1000 €)

Le modifiche di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non si applicano ai fabbricati già indicati nei certificati di connessione rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Eventuali specifiche:

Art. 151 comma 5 lett. b

è consentito nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi  ( aggiunto) oltrepassare la soglia di centosessanta pasti al giorno o di quarantacinque pasti al giorno nell'ipotesi prevista dal comma 6, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie..

 Art. 154 comma 1 - 5bis

  • Comma 1: abbiano rapporto di connessione fisica e funzionale con l’azienda agricola;
  • Comma 2: abrogato “compatibili con ogni destinazione d’uso prevista da strumenti urbanistici";
  • Comma 3: il riuso dei fabbricati destinati ad agriturismo, previa acquisizione del certificato di connessione, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. [È, altresì, consentito, per una sola volta, l'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, già destinati o da destinare all’attività agrituristica]
  • Comma 5 bis. E’ fatto divieto di utilizzare fabbricati non indicati nel certificato di connessione.

LE MODIFICHE ALL’ART.154 NON SI APPLICANO AI FABBRICATI GIA’ INDICATI NEI CERTIFICATI DI CONNESSIONE RILASCIATI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE

Art. 157 comma 1 lett. c 

Comunicare entro dieci giorni l'eventuale sospensione dell'attività, che non può essere superiore a un anno, alla Regione per il relativo territorio e presentare relativa SCIA al comune;

Art. 162 comma 2 

Incorre nella sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00 chi non presenta la SCIA a seguito dell'emissione di un nuovo certificato di connessione o a seguito dell’avvio di una nuova attività già indicata nello stesso certificato.

Ribadiamo l'importanza dell'approvvigionamento e del rispetto delle percentuali da parte delle Aziende Agrituristiche che somministrano pasti/colazioni, in base alla Legge ed al Regolamento Regionale lombardo.

Si evidenzia che, oltre alla propria produzione agricola che deve rimanere prevalente, si possono acquisire prodotti tipici ed a marchio (DOP/IGP/.. De.Co) della Regione Lombardia o zone limitrofe alla sede agrituristica, fatta eccezione per vino e pesce esclusivo lombardo. 

Si rileva che l'acquisto di prodotti presso altre aziende agricole può avvenire direttamente o presso rivenditori; è stato pubblicato sul nostro sito l'elenco delle aziende agricole nostre associate con elenco prodotti utili alle valutazioni di approvvigionamento. Si può integrare con acquisto prodotti da elenco DOP, IGP registrati e Prodotti Agroalimentari Tipici Regione Lombardia (PAT), oltre all’acqua lombarda.

Rammentiamo l’adeguamento cartellonistica a cura di tutti gli agriturismi lombardi, in scadenza il prossimo 31 gennaio 2024.

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CIMI-AV: ADEGUAMENTO QUOTE CONTRIBUTIVE

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