Le nuova modalità di accesso al Credito 4.0, stabilite per il monitoraggio del plafond previsto dalla Legge di Bilancio 2025, hanno subito adeguamenti che saranno oggetto di ulteriore approfondimento; di seguito le prime informazioni sul decreto appena pubblicato dal MIMIT.
Previste modalità parallele per le comunicazioni dei crediti di imposta su investimenti 4.0 da realizzare nel 2025 e nel primo semestre 2026. Le imprese che sono soggette al plafond di 2,2 miliardi previsto dalla legge di bilancio devono utilizzare la procedura approvata dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) con decreto pubblicato sul proprio sito istituzionale il 15 maggio 2025 (in allegato), che prevede tre distinte comunicazioni, al fine di prenotare il credito di imposta ed entrare nell’ordine cronologico da cui dipende la priorità nell’utilizzo delle risorse.
Per chi ha ordinato i beni entro fine 2024 con la prenotazione ed il pagamento del 20% mantiene il credito automatico, quindi valgono le vecchie regole e la modulistica già in uso.
Come già comunicato nelle precedenti news, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un tetto di 2,2 miliardi per l’erogazione dei crediti di imposta previsti dalla legge 178/2020 per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, nonché nel primo semestre 2026 se «prenotati» entro fine 2025, a differenza di quanto previsto fino al 2024, il credito non è più automatico, ma verrà concesso nel limite del plafond complessivo a carico dello Stato, seguendo l’ordine cronologico delle domande sul portale Gse.
Per poter gestire le domande di crediti di imposta e attribuirli rispettando il tetto di spesa, il Mimit ha approvato ieri un apposito decreto direttoriale che contiene la nuova modulistica e le nuove modalità di trasmissione delle comunicazioni ex ante ed ex post.
Per le imprese soggette al plafond con INVESTIMENTI 4.0 ANNO 2025, sono previste tre comunicazioni: due preventive e una consuntiva.
La prima comunicazione ex ante, che riporta gli investimenti programmati e il credito corrispondente, è quella in base alla quale si forma l’ordine cronologico delle domande e dunque va trasmessa nel più breve tempo possibile (in ogni caso entro il 31 gennaio 2026). Il decreto non lo prevede, ma sarebbe opportuno che il Gse informi tempestivamente l’impresa, come avviene per Transizione 5.0, della disponibilità di risorse a valere sulla domanda ex ante presentata (ciò sarà presumibilmente stabilito regolato dal successivo provvedimento per l’apertura del canale telematico ora non in linea).
DOMANDA PREVENTIVA
I contribuenti che, relativamente ad investimenti 2025 soggetti al plafond hanno già trasmesso la comunicazione ex ante (ed eventualmente anche quella ex post) con il vecchio modello devono ripresentarla con la nuova modulistica (riportando il protocollo della precedente) entro 30 giorni dalla approvazione del decreto, cioè entro il 14 giugno 2025, per “salvare” la posizione cronologica della domanda precedente. Se si va oltre tale data, si perde la priorità prenotata con la vecchia comunicazione.
Le nuove regole valgono anche per comunicazioni inviate nel 2024 con data ultimazione 2025 o 2026 solo nel caso in cui non abbia avuto seguito entro il 31 dicembre 2024 l’accettazione dell’ordine, la fattura di acconto del 20% ed il relativo pagamento.
DOMANDA PREVENTIVA IN ACCONTO
Nei trenta giorni dalla prima comunicazione ex ante va presentata una seconda domanda preventiva (denominata «preventiva con acconto») per indicare i dati riguardanti l’ordine accettato e il pagamento dell’acconto 20%; questo pagamento minimo iniziale, che non era previsto dalla legge (se non per avvalersi della coda del 2026), diventa così condizione di spettanza del credito. La domanda richiama il protocollo telematico della prima e va dunque trasmessa in modo distinto da quest’ultima.
DOMANDA DI COMPLETAMENTO
Si arriva alla terza ed ultima comunicazione, quella di completamento, che va trasmessa entro il 31 gennaio 2026 (investimenti 2025) o entro il 31 luglio 2026 (investimenti del primo semestre 2026 con ordine e acconto 20% entro fine 2025) che evidenzia il credito effettivo.
Il Mimit comunica alle Entrate la lista dei crediti attribuiti nel mese precedente (entro il quinto giorno lavorativo successivo) ed il contribuente può compensare la prima rata dal giorno 10 del mese successivo a quest’ultima lista (cioè del secondo mese successivo a quello di invio della comunicazione di completamento).
Nessuna novità per le imprese che hanno «prenotato» i beni (ordine e acconto 20%) entro il 31 dicembre 2024 in quanto seguono la vecchia modalità e dunque presentano un modello ex ante e un modello di completamento come da Dm 24 aprile 2024; l’ordine cronologico è irrilevante e il credito spetterà senza vincolo del plafond.
Per approfondimenti: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali
In area download il Decreto Mimit.
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