Si intende portare all’attenzione una recente pronuncia della Corte di cassazione – Sezione Tributaria in relazione all’interpretazione del divieto previsto dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 99/2004, secondo cui “La qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) può essere apportata da parte dell’amministratore a una sola società”.
Tale decisione si inserisce nel più ampio quadro normativo riguardante le società agricole e la figura dell’imprenditore agricolo professionale. Com’è noto, il D.Lgs. 99/2004 ha introdotto la disciplina delle cosiddette “società IAP”, ossia società di persone, cooperative e società di capitali, anche a scopo consortile, il cui statuto prevede l’esercizio esclusivo delle attività agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. Per ottenere tale qualifica, queste società devono rispettare determinati requisiti soggettivi: nelle società di persone, almeno un socio (o l’accomandatario, nel caso delle Sas) deve possedere la qualifica di IAP; nelle società di capitali o cooperative, tale qualifica deve appartenere ad almeno un amministratore, che, nel caso delle cooperative, deve essere anche socio.
Successivamente, il D.lgs. 101/2005 ha introdotto il comma 3-bis nell’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, stabilendo che la qualifica di IAP può essere apportata da un amministratore a una sola società.
Come accennato, questa previsione ha dato luogo a interpretazioni divergenti, sollevando dubbi sulla possibilità per un IAP di ricoprire incarichi in più società agricole.
La controversia esaminata dalla Suprema Corte riguarda l’ambito applicativo di tale divieto e, più specificatamente, la sua eventuale estensione anche alle società di persone oltre che alle società di capitali.
Con l’ordinanza in oggetto, la Cassazione ha annullato la sentenza n. 927/2018 della Commissione tributaria regionale del Veneto, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui il divieto per gli IAP di amministrare più di una società doveva essere interpretato in senso estensivo, includendo sia le società di capitali sia le società di persone.
La controversia era sorta in relazione a una compravendita di terreni agricoli stipulata nel 2011 da una società a responsabilità limitata agricola amministrata da un IAP. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’applicabilità dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009, che stabilisce l’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1%, sostenendo che il contribuente non potesse beneficiarne poiché, oltre a essere amministratore della Srl agricola, ricopriva il medesimo ruolo anche in una società semplice agricola. Secondo l’Amministrazione finanziaria, il divieto stabilito dalla norma doveva essere interpretato in senso assoluto, vietando agli IAP di amministrare più di una società agricola indipendentemente dalla sua forma giuridica.
La Cassazione, tuttavia, ha adottato un’interpretazione più restrittiva del divieto, affermando che esso si riferisce esclusivamente alle società di capitali e non si estende alle società di persone. La Corte ha sottolineato che la ratio legis del divieto introdotto dal comma 3-bis dell’art. 1 del D.lgs. 99/2004 è quella di prevenire il fenomeno dello “IAP itinerante”, ossia l’abuso della qualifica di imprenditore agricolo professionale da parte di soggetti che assumano la carica di amministratore in più società di capitali al solo scopo di permettere a tali società di acquisire la qualifica di società agricola e beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse a tale status. Infatti, affinché una società di capitali possa essere qualificata come “società agricola” e accedere ai relativi benefici fiscali, è necessario che almeno un amministratore possieda la qualifica di IAP. In assenza del divieto, si potrebbe dunque verificare una prassi distorsiva in cui alcuni soggetti qualificati come IAP assumano la carica di amministratore in più società di capitali, permettendo loro di ottenere agevolazioni in maniera impropria.
Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, questo rischio non sussiste nelle società di persone, poiché in tali strutture societarie la responsabilità illimitata dei soci rappresenta un deterrente naturale contro l’utilizzo strumentale della qualifica di IAP. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che l’interpretazione estensiva sostenuta dall’Agenzia delle Entrate non sia conforme alla finalità della norma, volta a evitare abusi nell’ambito delle società di capitali, senza che vi sia la necessità di imporre un analogo divieto alle società di persone.
La pronuncia della Cassazione assume un rilievo significativo nel panorama giurisprudenziale, poiché si inserisce in un contesto interpretativo oscillante. In passato, la Suprema Corte aveva fornito indicazioni contrastanti sulla portata del divieto. In particolare, le sentenze n. 8430/2020 e n. 13300/2023 avevano già escluso che il divieto si estendesse alle società di persone, mentre la decisione n. 2642/2020 aveva sostenuto una lettura più ampia, ritenendo che la norma imponesse un divieto generalizzato senza distinzioni tra le diverse tipologie societarie.
Ebbene, con l’ordinanza in esame, la Cassazione afferma in modo inequivocabile il principio di diritto per cui “la limitazione dell’art. 1, comma 3-bis, del decreto citato, secondo cui la qualificazione di IAP può essere apportata dall’amministratore a una sola società, integrando una deroga al principio generale che importa la rilevanza delle attività dell’amministratore ai fini del conseguimento (e della stessa conservazione) della qualifica di imprenditore agricolo professionale, deroga volta a contrastare il fenomeno abusivo del cd. IAP ‘itinerante’ (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di persone, rispetto alle quali la responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è idonea ad arginare tale abuso”.
Tale interpretazione garantisce, senza dubbio, maggiore certezza nell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le società agricole e fornisce un criterio interpretativo chiaro per la gestione della qualifica di IAP nelle diverse tipologie societarie.
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