E’ stata pubblicata la Legge regionale 21 maggio 2026 - n. 10 avente come oggetto Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili .
Oggetto e finalità della presente legge sono quelle di determinare nel territorio lombardo le ulteriori Aree Idonee in Lombardia (ulteriori rispetto a quanto già individuato dalla norma statale), alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.
Al fine di conseguire l’obiettivo minimo regionale di potenza nominale aggiuntiva al 2030, la presente legge favorisce l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili, valorizzando l’utilizzo di superfici di strutture edificate e l’uso di ambiti già urbanizzati o comunque già compromesse sotto il profilo territoriale, con particolare riferimento a coperture di edifici, parcheggi, aree industriali e artigianali, siti produttivi, aree dismesse non residenziali, cave nelle porzioni esaurite e discariche cessate o antenorma.
In particolare, al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, viene disciplinato quanto segue:
- le aree agricole destinate all’installazione di impianti da fonti rinnovabili non sono superiori allo 0,8 per cento della SAU dell’intero territorio regionale.
- in ciascun comune la SAU, destinabile a nuovi progetti di impianti fotovoltaici con moduli al suolo e/o di impianti agrivoltaici, non può eccedere la percentuale del 3 per cento della SAU comunale.
- in ciascuna provincia la SAU destinabile a nuovi progetti di impianti fotovoltaici con moduli al suolo e/o di impianti agrivoltaici, non può eccedere la percentuale del 2 per cento della SAU provinciale.
Si definisce altresì che l’installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree agricole del territorio regionale debba:
a) conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile;
b) prevedere la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, che consentano di verificare l’impatto dell’installazione sulle colture, il risparmio idrico, il mantenimento della produttività agricola per le diverse tipologie di colture e per le produzioni zootecniche, la continuità delle attività delle imprese agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici.
Ai fini dell’attestazione della percentuale di produzione lorda vendibile, è necessaria la presentazione di una dichiarazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato dotato di idonea qualifica professionale.
Vengono introdotti controlli periodici per questi impianti: il primo dopo 3 anni dall’installazione e, successivamente, con cadenza triennale.
Se i controlli dovessero rilevare un calo della produttività, il titolare dovrà presentare un piano triennale di rientro.
La legge lombarda prevede poi che non vengono applicate le semplificazioni amministrative laddove un’area, ancorchè indicata come idonea, ricada nei territori classificati come:
- sottoposti a tutela paesaggistica;
- aree protette;
- riserve;
- parchi regionali;
- monumenti naturali;
- siti della Rete Natura 2000;
- zone umide di importanza internazionale;
- siti UNESCO.
Viene infine introdotta la facoltà per i Comuni coinvolti di richiedere compensazioni territoriali che i proponenti degli impianti dovranno riconoscere, modificando così la legge regionale 26/2003.
Nel dettaglio l’Amministrazione comunale disporrà della facoltà di monetizzare fino al 50 per cento le compensazioni territoriali: in tal caso le risorse monetarie eventualmente ottenute potranno però essere impiegate solo in progetti per mitigare gli impatti degli impianti FER o in interventi di efficientamento energetico sul territorio.
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