Si informa che nella serata di venerdì 22 maggio u.s. è stato approvato, anche a seguito delle richieste avanzate da Confagricoltura, il DL 89/26 che prevede lo stanziamento per le imprese agricole:
- di un Credito d'Imposta FERTILIZZANTI , con dotazione di 40 milioni di euro e fino al 30% della spesa sostenuta, per l'acquisto di fertilizzanti agricoli comprovati da fattura di acquisto nei mesi di MARZO APRILE MAGGIO 2026. Con successivo decreto del Masaf e del Mef, verranno stabiliti i criteri per la richiesta entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
- Stanziati 90 milioni di euro (prima erano 30) destinati al Credito di imposta per l'acquisto di GASOLIO AGRICOLO per i mesi di MARZO-APRILE-MAGGIO 2026. Con successivo decreto del Masaf e del Mef, verranno stabiliti i criteri per la richiesta entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Il credito previsto è del 20% da riproporzionare alla dotazione finanziaria, dell’imponibile fatture di acquisto del gasolio agricolo uso attività principale (no c/terzi) e sarà utilizzabile entro il 31/12/2026.
- Soggetti ISA proroga tasse 20/07/2026 senza maggiorazione – 20 agosto con maggiorazione del 0,8%
Articolo 8-ter - Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole
L'articolo 8-ter introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese agricole, con la finalità di attenuare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina collegato alle recenti crisi internazionali. Il credito d’imposta spetta fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina, nel mese di marzo 2026, destinati all’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento delle serre per la coltivazione di piante orticole, comprovato dalle relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA, entro il limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro.
Con successivo D.L. 89/2026 (art. 2, comma 2) il credito d’imposta viene riconosciuto anche per gli acquisti di gasolio e benzina effettuati, oltre che nel mese di marzo, anche nei mesi di aprile e maggio 2026, incrementando la dotazione finanziaria a 90 mln. di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, entro il 31 dicembre 2026.
La disposizione chiarisce inoltre che il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. È altresì previsto il cumulo con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione che non venga superato il costo effettivamente sostenuto.
Il comma 3 demanda a un decreto del MASAF, di concerto con il MEF, la definizione dei criteri e delle modalità attuative, con particolare riguardo alle procedure di concessione, alla documentazione richiesta, ai controlli e alle condizioni di revoca, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto. La misura si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e affida al MASAF i relativi adempimenti.
Lo stesso D.L. n. 89/2026 (art. 2, c. 3) prevede, altresì, la concessione di un credito d’imposta, fino al 30 per cento della spesa effettuata per l’acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi da marzo a maggio 2026, comprovato dalle relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA, entro il limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro.
Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ex. art. 17 del D. Lgs n. 241/97, entro il 31 dicembre 2026, è concesso nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato” per la crisi in Medio Oriente, di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 29.04.2026. Il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. È altresì previsto il cumulo con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione che non venga superato il costo effettivamente sostenuto.
Con Decreto del MASAF, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 gg., sono definiti i criteri e le modalità attuative, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione, alla documentazione richiesta, ai controlli e alle condizioni di revoca.
Come già detto, per le due misure agevolative, si fa riserva di successive comunicazioni all’ indomani dell’emanazione dei relativi decreti attuativi.
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