Si segnala che il Masaf, facendo seguito alla riunione tenutasi il 28 maggio u.s., ha diramato una nota diretta a chiarire alcuni aspetti applicativi della sostenibilità delle biomasse (DM 7 agosto 2024) nonché superare talune criticità relative al processo di certificazione.
Difatti, nel corso della riunione del 28 maggio è emersa una situazione di difficoltà da parte di operatori economici (accettazione entro il 31 maggio dei preventivi di certificazione e invio dichiarazioni di sostenibilità per il periodo 2023-2025) ed enti di certificazione a procedere nei tempi fissati dalla normativa. Proprio per tali motivi la Confederazione è intervenuta sul Ministro per segnalare le diverse problematiche riscontrate.
Uno su tutto il fatto che, solo a valle della riunione, si è trovata una convergenza su una interpretazione della normativa per la quale, la scadenza del 31 maggio dovrebbe essere verificata dai soli produttori di energia e non da tutti gli operatori economici.
Oltre poi a discussione su diversi temi tecnici rilevanti ai fini della certificazione e ancora poco chiari (calcolo delle emissioni GHG: su questo aspetto si precisa che l’obbligo ricorre solo per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° gennaio 2021). Ci si è concentrati sul fatto che la maggior parte degli operatori energetici, del settore biogas elettrico non saranno in grado di rispettare la prima scadenza di fine maggio (sia per quanto attiene l’accettazione del preventivo che per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni di sostenibilità per il 2023-2025), per gli altri sarebbe molto alto il rischio di non riuscire a procedere alla certificazione nel termine di dicembre 2025.
Per quanto riguarda gli operatori elettrici delle biomasse legnose (grandi impianti) è emersa una situazione ancor più complessa legata alla assoluta difficoltà (tecnica), in questo momento, di avviare un percorso di certificazione sugli operatori della filiera di approvvigionamento del materiale legnoso. Su questo aspetto la nota precisa che “il primo operatore a doversi certificare è il primo punto di raccolta. Ciò premesso i proprietari dei boschi devono certificarsi solo qualora abbiano rapporti commerciali diretti con la centrale elettrica poiché, in tal caso, assumono la qualifica di operatore economico”.
A fronte di tale situazione, e tenuto conto che in caso di inadempienza da parte degli operatori energetici degli obblighi previsti al 31 maggio, è previsto che il GSE a decorrere dal 1° giugno, sospenda l’erogazione degli incentivi sulla produzione elettrica, abbiamo sollecitato i ministeri ed il GSE ad individuare una soluzione di mediazione rispetto agli obblighi che tenga conto del fatto che l’intero sistema risulta al momento inadeguato.
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