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VITIVINICOLO: TRATTAMENTI OBBLIGATORI PER IL CONTROLLO SCAPHOIDEUS TITANUS

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

30/06/2023

Si avvisa che sul Burl del 19 giugno è stato  pubblicato il  Comunicato regionale con il quale è fatto d’obbligo su tutto il territorio vitato regionale di effettuare i trattamenti insetticidi per il controllo di Scaphoideus titanus, vettore del fitoplasma della Flavescenza dorata della vite.

a) Obbligo di 3 TRATTAMENTI: in tutte le aziende con vigneti a produzione biologica, di cui al Reg. (UE) 2018/848.
Tale obbligo vige anche per le aziende non biologiche che in­tendono utilizzare esclusivamente i prodotti fitosanitari autorizzati per la produzione biologica.

b) Obbligo di 2 TRATTAMENTI: in tutti i restanti vigneti del territorio regionale.

Quando effettuare i trattamenti
Alla luce dell’andamento stagionale e degli esiti dei monito­raggi sul territorio e in funzione delle tipologie aziendali, i tratta­menti obbligatori dovranno essere eseguiti con le tempistiche di seguito riportate:

  • tipologie aziendali per le quali è obbligatorio eseguire 2 in­terventi: primo trattamento dal 17 al 28 giugno 2023, secon­do trattamento dal 30 giugno al 12 luglio, con un intervallo tra i due trattamenti di circa 14 giorni;
  • tipologie aziendali per le quali è obbligatorio eseguire 3 in­terventi: primo trattamento dal 17 al 28 giugno 2023, i suc­cessivi ogni 12-14 giorni.

Salvaguardia dei pronubi
Per salvaguardare gli insetti pronubi è obbligatorio rispettare il divieto di applicazione degli insetticidi nel periodo della fioritu­ra della vite e quindi effettuare gli interventi insetticidi quando la stessa è già terminata. È inoltre vietato trattare anche qualo­ra sia in fioritura la vegetazione sottostante, salvo che quest’ul­tima venga preventivamente sfalciata.

Possibilità di ridurre il numero di interventi obbligatori
Il Servizio fitosanitario valuterà la possibilità di concedere la de­roga per la riduzione del numero dei trattamenti insetticidi esclu­sivamente per i comprensori in cui viene attuata la tecnica della confusione sessuale per il controllo della tignoletta della vite.
Propedeutico alla concessione della deroga è l’esecuzione del monitoraggio secondo le tempistiche e le metodiche riporta­te nel comunicato regionale

Mancata esecuzione dei trattamenti obbligatori
La mancata esecuzione delle disposizioni di cui al presente comunicato verrà perseguita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell’art. 55, com­ma 15, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

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