Si avvisa che sul Burl del 19 giugno è stato pubblicato il Comunicato regionale con il quale è fatto d’obbligo su tutto il territorio vitato regionale di effettuare i trattamenti insetticidi per il controllo di Scaphoideus titanus, vettore del fitoplasma della Flavescenza dorata della vite.
a) Obbligo di 3 TRATTAMENTI: in tutte le aziende con vigneti a produzione biologica, di cui al Reg. (UE) 2018/848.
Tale obbligo vige anche per le aziende non biologiche che intendono utilizzare esclusivamente i prodotti fitosanitari autorizzati per la produzione biologica.
b) Obbligo di 2 TRATTAMENTI: in tutti i restanti vigneti del territorio regionale.
Quando effettuare i trattamenti
Alla luce dell’andamento stagionale e degli esiti dei monitoraggi sul territorio e in funzione delle tipologie aziendali, i trattamenti obbligatori dovranno essere eseguiti con le tempistiche di seguito riportate:
- tipologie aziendali per le quali è obbligatorio eseguire 2 interventi: primo trattamento dal 17 al 28 giugno 2023, secondo trattamento dal 30 giugno al 12 luglio, con un intervallo tra i due trattamenti di circa 14 giorni;
- tipologie aziendali per le quali è obbligatorio eseguire 3 interventi: primo trattamento dal 17 al 28 giugno 2023, i successivi ogni 12-14 giorni.
Salvaguardia dei pronubi
Per salvaguardare gli insetti pronubi è obbligatorio rispettare il divieto di applicazione degli insetticidi nel periodo della fioritura della vite e quindi effettuare gli interventi insetticidi quando la stessa è già terminata. È inoltre vietato trattare anche qualora sia in fioritura la vegetazione sottostante, salvo che quest’ultima venga preventivamente sfalciata.
Possibilità di ridurre il numero di interventi obbligatori
Il Servizio fitosanitario valuterà la possibilità di concedere la deroga per la riduzione del numero dei trattamenti insetticidi esclusivamente per i comprensori in cui viene attuata la tecnica della confusione sessuale per il controllo della tignoletta della vite.
Propedeutico alla concessione della deroga è l’esecuzione del monitoraggio secondo le tempistiche e le metodiche riportate nel comunicato regionale
Mancata esecuzione dei trattamenti obbligatori
La mancata esecuzione delle disposizioni di cui al presente comunicato verrà perseguita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell’art. 55, comma 15, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
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