L’INPS ha pubblicato nuove istruzioni sull’accesso agli esoneri contributivi per le aziende agricole colpite da calamità naturali, eventi climatici estremi, epizoozie e organismi nocivi, previsti dal d.lgs. n. 102/2004.
Le nuove disposizioni si adeguano al Regolamento (UE) 2022/2472 (“ABER”), in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029.
Cosa cambia
- Beneficiari: Coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti all’INPS;
- Tipologia di esonero: Parziale (17% o 50% dei contributi INPS);
- Condizione: Dichiarazione di eccezionalità tramite decreto ministeriale su richiesta regionale;
- Validità: Contributi in scadenza entro 12 mesi dall’evento.
Novità principali introdotte dal Regolamento ABER
- Accesso limitato a PMI agricole (meno di 250 dipendenti, fatturato ≤50 mln € o bilancio ≤43 mln €).
Aiuti pubblici limitati a:
- 80% dei costi ammissibili per calamità (fino al 90% in aree svantaggiate);
- 100% in caso di epizoozie o organismi nocivi.
L’esonero INPS rientra nel plafond massimo degli aiuti concessi.
Punti critici
- L’esonero contributivo è provvisorio, subordinato all’approvazione della domanda di aiuto regionale;
- Le nuove regole complicano la procedura, rendendo meno certa la fruizione del beneficio.
Operatività
- I moduli per presentare domanda saranno disponibili nel cassetto previdenziale dell’azienda;
- Le verifiche saranno effettuate tramite banche dati INPS, SIAN, Agenzia delle Entrate, ecc.
Situazioni pendenti
Ancora da chiarire il trattamento di eventi antecedenti al 2023 (es. gelate del 2021), per cui le aziende non hanno ancora avuto possibilità di accesso all’esonero. Sono stati sollecitati chiarimenti alle autorità competenti.
In sintesi:
Il nuovo quadro normativo offre la possibilità di accedere agli esoneri, ma con maggiori vincoli procedurali. Importante seguire l’aggiornamento delle procedure e presentare tempestivamente le domande attraverso i canali INPS.