Indicazioni operative per l’accesso agli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione (ZR I, II, III) nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2025
La DG Welfare Veterinaria di Regione Lombardia con propria nota del 25 giugno fornisce le indicazioni operative per l’accesso agli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione (ZR I,II,III) nel periodo dal 1 Luglio al 30 settembre 2025.
Di seguito si riporta il testo della suddetta nota:
Alla luce dell’esperienza maturata nel biennio precedente e della maggiore criticità rappresentata dal periodo estivo per il rischio di introduzione e diffusione del virus PSA negli allevamenti suini, si ribadisce l’importanza di garantire la massima applicazione delle misure di biosicurezza, con particolare riferimento alla gestione degli accessi in azienda.
Il rischio di introduzione del virus permane elevato nelle aree soggette a restrizioni (ZR I, II, III), così come definite dal Reg. UE 2023/594. Sebbene il rischio non sia annullabile, l’adozione rigorosa delle misure di biosicurezza rappresenta l’unico strumento efficace per prevenire nuovi focolai.
Con nota prot. n. 0015324 del 23/05/2025, il Ministero della Salute ha richiamato l’attenzione sull’obbligo di rafforzare tali misure, in attesa di eventuali ulteriori disposizioni da parte della Struttura Commissariale.
Pertanto, si dispone quanto segue:
Limitare gli accessi agli allevamenti suini situati in ZR I, II, III al solo personale dei Servizi Veterinari delle ATS esclusivamente per attività strettamente necessarie, quali:
- sorveglianza PSA;
- visite pre-movimentazione;
- verifica dei requisiti di biosicurezza;
- gestione di situazioni d’emergenza, comprese quelle relative al benessere animale.
Sospendere ogni altra attività programmata che implichi accesso diretto, quali controlli di farmacosorveglianza, piano benessere, ecc., favorendo lo svolgimento presso allevamenti fuori dalle zone di restrizione o, ove possibile, da remoto.
Sono consentiti i controlli relativi al sistema Identificazione e Registrazione purché eseguiti contestualmente alle verifiche di biosicurezza.
Ogni accesso consentito dovrà comunque avvenire nel rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza e prevedere l’immediata adozione di azioni correttive in caso di non conformità riscontrate.
Per accessi esterni di carattere di emergenza (assistenza veterinaria, manutenzioni urgenti, ecc.) l’allevatore dovrà acquisire un’autodichiarazione da parte dell’operatore, attestante il mancato ingresso in altri allevamenti nelle precedenti 48 ore secondo le seguenti precisazioni:
- Accesso dei medici veterinari liberi professionisti
Gli interventi dei medici veterinari liberi professionisti per l’assistenza sanitaria agli animali sono da ritenersi necessari e non differibili ai fini della tutela della salute e del benessere animale. Pertanto, tali soggetti possono accedere agli allevamenti suini situati in zona di restrizione (ZR I, II, III) senza essere soggetti all’obbligo di fermo per 48 ore, sempre nel massimo rispetto delle massime misure di biosicurezza.
Resta tuttavia fermo l’obbligo, come previsto dalla nota del Ministero della Salute (prot. 0015324-23/05/2025-DGSAF-MDS-P), di rispettare un periodo minimo di 48 ore di inattività prima di recarsi in allevamenti suini situati al di fuori della medesima zona di restrizione.
- Registrazione degli accessi
Chiunque accede ad allevamenti suini, inclusi i liberi professionisti, è tenuto a mantenere una registrazione degli allevamenti visitati negli ultimi 15 giorni, al fine di consentire la tracciabilità e l’eventuale ricostruzione dei contatti.
- Controlli dei Carabinieri NAS
I controlli effettuati dai Carabinieri NAS per la verifica delle misure di biosicurezza rientrano tra le attività strettamente necessarie e sono pertanto consentiti anche nelle zone di restrizione, nel rispetto delle misure previste e in coordinamento con i Servizi Veterinari delle ATS.
Si invitano tutti gli Enti interessati a garantire la massima diffusione della presente e a sospendere, per il periodo indicato, ogni attività di controllo che preveda accesso diretto negli allevamenti situati in ZR I, II, III.
Eventuali interventi urgenti dovranno essere preventivamente condivisi con il Servizio Veterinario competente, al fine di concordare le opportune misure di biosicurezza.
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