Per i lavoratori neoassunti a decorrere dal 1° luglio, si ricorda che la scelta relativa alla destinazione del TFR deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di assunzione.
Il lavoratore può optare per:
- mantenimento del TFR in azienda;
- conferimento del TFR a una forma di previdenza complementare.
Per il personale rientrante nel CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti/CPL Operai Agricoli e Floro , il fondo di riferimento è AGRIFONDO – Fondo Pensione Complementare di categoria.
Per i dipendenti Impiegati assunti con CCNL /CPL quadri e impiegati agricoli resta fermo il versamento all’Enpaia come previsto dal contratto.
Si evidenzia che, in assenza di una scelta espressa entro il termine previsto, opera il meccanismo del silenzio-assenso e il TFR maturando sarà automaticamente destinato al fondo di categoria.
Vantaggi per il datore di lavoro
Una corretta gestione e una tempestiva raccolta della scelta del lavoratore comportano vantaggi economici diretti e misurabili:
- Riduzione immediata dell’esborso futuro di liquidazione TFR: una quota del TFR non rimane più come debito differito verso il dipendente, ma viene trasferita al fondo pensione, riducendo gli impegni futuri dell’azienda.
- Eliminazione del costo annuo di rivalutazione del TFR: il TFR accantonato in azienda genera un costo fisso annuo pari a 1,5% + 75% dell’inflazione ISTAT (art. 2120 c.c.); questo costo viene azzerato per la quota conferita alla previdenza complementare.
- Miglioramento della liquidità aziendale nel medio periodo: minore accumulo di TFR in bilancio significa minori uscite concentrate al momento delle cessazioni dei rapporti di lavoro.
- Maggiore stabilità dei costi del lavoro: si riduce la variabilità futura legata a inflazione e rivalutazioni, rendendo più prevedibile il costo complessivo del personale.