Riepiloghiamo di seguito le principali informazioni riguardanti le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRAP, e per gli ISA (Indicatori di affidabilità fiscale), per il periodo d’imposta 2024.
IRPEF
Com’è noto, per effetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 44 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017, v. circ. conf. n.15650 del 05/06/2017) e dalle successive leggi di bilancio per gli anni 2017-2023, i redditi dominicali e agrari non hanno concorso alla formazione della base imponibile, ai fini dell'IRPEF, dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, compresi i soci delle società semplici in possesso delle predette qualifiche.
Con l’art. 13, c. 3, bis, del D.L. n. 215/2023 conv. in L. n. 18/2024 (c.d. Decreto “Milleproroghe”), per gli anni 2024 e 2025, è stata disposta, in luogo dell’esenzione totale, l’esenzione parziale per gli stessi redditi dominicali e agrari di IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola, c.d. “Irpef agricola”, con un sistema a “scaglioni” che prevede il concorso al reddito complessivo dei redditi dominicali ed agrari, considerati congiuntamente e rivalutati rispettivamente dell’80 e del 70 per cento, nelle seguenti misure:
- fino a 10.000 euro vale la franchigia di esenzione per tutti;
- da 10 a 15 mila si considera il 50% dell’imponibile, quindi al massimo 2.500 euro;
- oltre 15 mila l’imponibilità sale al 100%.
L’esenzione non opera, come per la previgente esenzione totale, per le società di persone (Snc ed Sas) e le Srl che hanno optato per la tassazione catastale, a norma dell’art. 1, c. 1093, della L. n. 296/2006, e dunque, sono esclusi i rispettivi soci in quanto i redditi che ricavano da dette società si qualificano quali redditi d’impresa e non redditi fondiari (dominicali ed agrari).
Circa l’applicazione pratica del nuovo regime di esenzione, le istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Mod. PF 2025) e delle società di persone (per il caso della società semplice, Mod. SP 2025) prevedono che le predette franchigie si applichino, rispettivamente, agli IAP e CD in qualità di imprenditori agricoli individuali e direttamente in capo alla società semplice in possesso della qualifica di IAP, con la compilazione dei rispettivi quadri RA, con attribuzione, in quest’ultimo caso della quota di spettanza dei redditi fondiari al socio, al netto della predette soglie di esenzione, in ossequio all’applicazione del principio di trasparenza che caratterizza le stesse società semplici.
Sul punto, con FAQ del 24.06.2025, l’AdE ha precisato che nel caso di partecipazione ad una società semplice di un socio non in possesso della qualifica di IAP o CD, con la compilazione del quadro RO della dichiarazione, è possibile attribuire la parte di franchigia non spettante al socio non IAP e CD a quello in possesso della predetta qualifica, fino a concorrenza del limite dei 12.500 euro, con contestuale attribuzione allo stesso socio non IAP e CD del maggior reddito dominicale ed agrario e dell’ulteriore rivalutazione del 30% (con compilazione dei punti 15 e 16 del quadro RO)
Alla lettura della predetta FAQ si rinvia per le modalità di compilazione dei quadri RA ed RH nel caso di partecipazione ad una o più società semplici, tenendo presente che in nessun caso l’imprenditore agricolo IAP/CD, che partecipa ad una società semplice ovvero nel caso del socio IAP e CD che partecipa a più società, è possibile superare nella determinazione complessiva dei redditi dei terreni (quadri RA e/o RH), la soglia di franchigia di 12.500 euro
IRAP
Com’è noto, a partire dal periodo d’imposta 2016, con l’art. 1, c.70, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), è stata introdotta l’esclusione generalizzata dall’IRAP per i soggetti che esercitano le attività agricole ex art. 32 del TUIR, nonché nei confronti delle cooperative e loro consorzi, di cui all’art. 10 del DPR n. 601/73 e di quelle che forniscono servizi nel settore selvicolturale, restando comunque soggette al tributo, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, le attività di agriturismo, di allevamento eccedenti (con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari), le altre attività rientranti nell’art. 56 bis del TUIR (produzione di vegetali su più piani produttivi, trasformazione e manipolazione di prodotti non rientranti tra quelle indicati nell’apposito decreto ministeriale e prestazioni di sevizi, di cui all’art. 2135, c. 3, c.c.) e quelle di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti stabiliti dall’art. 1. c. 423, della L. n. 266/2005. Peraltro, con la legge di Bilancio 2022 (v. art. 1 c. 8), a partire dal 2022 l’IRAP non risulta più dovuta per tutti i lavoratori autonomi, le ditte individuali e i professionisti persone fisiche, mentre risulteranno ancora soggetti le società di persone (anche le società semplici che esercitano attività di agriturismo e altre attività connesse), le società di capitali, gli enti commerciali in generale e gli enti del terzo settore.
Determinazione del reddito derivante dall’attività di produzione di energia da impianti di Biogas
Com’è noto, a norma del comma 423 dell’art. 1 della L. n. 266/200, il reddito, ai fini IRPEF/IRES, derivante dalla produzione di energia elettrica e calorica da fonti agro forestali, che eccede il limite di 2.400.000 KW anno, da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all‘art. 1, c. 1093, della L. n. 296/2006, è stabilito nella misura del 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.
Sul punto, in anni recenti, alcuni uffici dell’Agenzia delle entrate hanno contestato lo scomputo dall’ ammontare dei corrispettivi IVA, determinati in base al valore della tariffa onnicomprensiva (TO), della c.d. quota incentivo generando rilevanti contenziosi, con richieste molto onerose, sulla base di un criterio interpretativo della disposizione normativa che la scrivente Confederazione ha subito contestato sul nascere.
Agli esiti degli approfondimenti chiesti agli uffici centrali dell’Agenzia delle entrate, nel mese di febbraio dell’anno in corso, la stessa Agenzia, con apposita nota interna indirizzata agli uffici territoriali, ha chiarito che la base imponibile va individuata al netto del valore della quota incentivo, dopo aver individuato l’energia prodotta nell’anno oltre la franchigia dei 2.400.000 KW. In breve, dopo aver suddiviso per mese i volumi di energia prodotta e della relativa franchigia, ai fini della determinazione del corrispettivo rilevante ai fini fiscali sui cui applicare il coefficiente di redditività del 25%, va applicato alla parte eccedente di produzione il prezzo medio zonale mensile rilevato dal GSE. (vedi schema di calcolo allegato).
Quadro RS – Aiuti di Stato
L’obbligo di compilazione del quadro RS della dichiarazione è diventato sempre più rilevante atteso l’utilizzo che l’Amministrazione finanziaria ne fa per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo delle agevolazioni e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli Aiuti di Stato e degli “aiuti de minimis”.
In riferimento alla compilazione del quadro RS della dichiarazione “Redditi 2025”, si evidenzia che lo stesso deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta 2024 hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”), nonché di aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.
In particolare, nella colonna 1 del rigo RS 401, va esposto l’aiuto di Stato o l’aiuto “de minimis”, indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella “Codici aiuti di Stato”. La tabella è unica per tutti i modelli REDDITI ed è pertanto comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo aiuto.
ATTENZIONE: il codice residuale 999 va utilizzato unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi.
Nelle istruzioni vengono indicati anche i casi in cui non va utilizzato il codice 999. Il quadro in esame non dovrà essere compilato per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia e per l’aiuto identificato dal codice 42 “definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni”.
Si ricorda che la compilazione del quadro RS sarà necessaria ai fini della legittima fruizione di tutti gli altri aiuti eventualmente percepiti anche se maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non goduti nel medesimo periodo, come previsto dal regolamento istitutivo del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Si ricorda che per effetto dell’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, che ha previsto per il locatore ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva ( anche gli agriturismi- vedi FAQ ministero del Turismo) l’obbligo di richiedere al Ministero del Turismo il Codice Identificativo Nazionale (CIN) , esso andrà indicato nel rigo RS533 , se trattasi di società di persone o di capitali, mentre andrà indicato nei righi RB24 e RB25 se trattasi di persone fisiche.
Quadro RU
Per il modello REDDITI 2025, relativo al periodo 2024, sono state introdotte nuove istruzioni al quadro RU in conformità con le disposizioni dell’art. 1 comma 446 della L. 207/2024, ancora in attesa di definitive linee attuative (si veda ad esempio “Sul bonus 4.0, per l’esclusione dai nuovi obblighi conta la prenotazione entro il 2024” dell’8 febbraio 2025). Queste novità comportano alcune modifiche nella compilazione dei righi dedicati all’agevolazione.
Indicazione del credito d’imposta 4.0
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è riportato nella Sezione I, rigo RU1, con i seguenti codici:
- “2L”: per investimenti in beni strumentali nuovi (Allegato A, L. 232/2016), con credito utilizzabile dall’anno di interconnessione (codice tributo “6936”). Questi beni sono quelli agevolabili ai sensi dell’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 e dell’art. 1 comma 446 della L. 207/2024.
- “3L”: per investimenti in beni immateriali strumentali nuovi (Allegato B, L. 232/2016), utilizzabili dall’anno di interconnessione (codice tributo “6937”).
Inoltre, si prevede di indicare il codice “2L” anche per gli investimenti in beni materiali 4.0 ai sensi dell’art. 1 comma 446 della L. 207/2024.
Modifiche alle istruzioni del rigo RU5
Rispetto al modello precedente, sono state modificate le indicazioni per il rigo RU5:
Colonna 1: va indicato l’importo del credito maturato nel 2024 per i beni immateriali 4.0 (art. 1 comma 1058-bis, L. 178/2020). Non si devono più inserire anche i beni materiali.
Colonna 2: l’importo del credito maturato per investimenti successivi al periodo d’imposta 2024 e completati entro il 30 giugno 2025, purché l’ordine vincolante e il versamento del 20% siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2024. Questo importo, se usato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6.
Colonna 3: la somma delle colonne 1 e 2, ovvero l’importo totale maturato nel 2024 per i crediti d’imposta relativi sia ai beni materiali che immateriali.
Indicazioni per altri righi
Oltre al rigo RU5, occorre compilare i righi RU130 e RU140 della Sezione II:
RU130 (“Investimenti beni strumentali (nel periodo d’imposta)"): qui si riportano i costi relativi agli investimenti effettuati nel 2024, suddivisi in base alla classificazione (Allegato A e B). In particolare, si compilano le colonne 4 (investimenti in beni di Allegato A, con suddivisione tra i gruppi 1, 2 e 3) e 5 (investimenti in beni di Allegato B).
RU140 (“Investimenti beni strumentali (dopo la chiusura del periodo d’imposta)"): da utilizzare per gli investimenti prenotati nel 2024 ma effettuati nel 2025, esclusivamente per il credito immateriale 4.0 (art. 1 comma 1058-bis). In questa sezione si riporta il credito maturato in colonna 2 di RU5.
Le istruzioni non prevedono particolari comunicazioni obbligatorie per la fruizione del credito ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (interpello n. 260/2024), tali comunicazioni non sono a termine perentorio e non condizionano la maturazione del diritto al credito, che si acquista con l’investimento effettivo. La funzione delle comunicazioni è solo quella di consentire la fruizione in compensazione.
ISA
Con D.M. 31 marzo 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato gli Indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili dal periodo d’imposta 2024. Tra gli indicatori oggetto della revisione periodica rientrano anche due indici relativi al settore agricolo e, in particolare, alle attività di coltivazione e di allevamento di animali. Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2025.
Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici in esame sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l’applicazione dell’indice di cui agli allegati al decreto stesso.
Sempre allegati al decreto, vi sono i documenti che esplicano la metodologia seguita per individuare gli specifici indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica, nonché gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale.
L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, approvati con il decreto, è stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento vigente e da altre fonti.
Il fulcro del sistema ISA - si rammenta poi - è rappresentato dal punteggio di affidabilità fiscale, una scala da 1 a 10 che misura il grado di affidabilità del contribuente.
Questo valore non è meramente simbolico, ma comporta conseguenze concrete: un punteggio elevato, associato alla presentazione della dichiarazione nei termini ordinari, consente di accedere a specifici benefici fiscali.
Con il provvedimento n. 176203 dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sui benefici premiali che spettano alle partite IVA in relazione agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 2025, relativi quindi al 2024.
I benefici premiali sono graduati in base al livello di affidabilità fiscale raggiunto dai contribuenti. Essi includono:
- esonero dal visto di conformità:
- per compensazioni di crediti IVA (maturati nel 2025) fino a 70.000 euro e crediti diretti (redditi e IRAP maturati nel 2024) fino a 50.000 euro, con un punteggio ISA pari o superiore a 9. Ai medesimi contribuenti è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
- per compensazioni di crediti IVA (maturati nel 2025) fino a 50.000 euro e crediti diretti (redditi e IRAP annualità 2024) fino a 20.000 euro, con un punteggio ISA compreso tra 8 e 9. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 2.4 è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
- esonero dal visto di conformità per rimborsi IVA:
- fino a 70.000 euro annui per contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 9
- fino a 50.000 euro annui per contribuenti con punteggio ISA compreso tra 8 e 9;
- esclusione dalla disciplina delle società non operative: per contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 9;
- esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici: per contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8,5;
- riduzione dei termini di decadenza per accertamenti fiscali: riduzione di un anno per contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo: per contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 9, purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Si ricorda che sono esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti che determinano il reddito con criteri forfettari (es. attività agricole connesse ex art. 56 bis del TUIR, agriturismo in forfait, ecc.) e ovviamente i soggetti che determinano il reddito su base a catastale ex art. 32 del TUIR, comprese le società che optano per la determinazione del reddito agrario ex art. 1, c. 1093, della L. n. 296/2006.
Sul punto, si ricorda il chiarimento fornito, su sollecitazione confederale, con la circolare n.15/E/2024, per il primo anno in cui si avvii l’attività agrituristica che è subordinata, ovviamente, al preventivo inizio dell’attività agricola, per cui nell’ipotesi in cui l’attività agricola determina il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR, l’attività di agriturismo è esclusa dall’applicazione degli ISA in quanto si configurerebbe il primo periodo d’imposta di esercizio di una attività produttiva di un reddito di impresa che si andrebbe ad aggiungere ad una preesistente attività produttiva di un reddito agrario. Nel caso in cui l’attività agricola prevalente sia soggetta al reddito d’impresa determinato in via catastale (previa opzione ex art. 1, c. 1093, L. n. 296/2006) gli ISA non si applicano sia all’attività agricola che a quella agrituristica (come nel caso precedente), diversamente dal caso in cui il reddito dell’attività agricola prevalente è determinato analiticamente, andandosi ad aggiungere l’attività agrituristica come attività complementare a quella prevalente già esercitata, non ricorrerebbe più l’ipotesi della causa di esclusione dell’inizio attività.
Si ricorda, inoltre, che in seguito all’introduzione della normativa sul Concordato Preventivo Biennale (CPB), cioè sulla possibilità da parte dei soggetti ISA di aderire alla proposta del Fisco di definizione concordataria del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, è prevista la compilazione di un apposito quadro P dei modelli ISA.
Più in particolare, al CPB possono aderire i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9 bis del D.L. n. 50/2017 e i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014 (solo per l’anno 2024). Pertanto, restano esclusi, oltre ai titolari reddito agrario, tutti gli altri contribuenti per cui il reddito è determinato forfettariamente non soggetti alla compilazione degli ISA.
Versamenti
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ancorché presentino cause di esclusione dagli ISA, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA, in luogo della scadenza ordinaria del 30 giugno 2025, possono essere effettuati entro il 21 luglio p.v., senza alcuna maggiorazione dello 0,40 per cento. Inoltre, gli stessi soggetti, compresi coloro che applicano regimi forfettari e i partecipanti a società associazioni e imprese ai sensi degli art. 5, 115 e 116 del TUIR, come stabilito dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 giugno scorso, potranno effettuare i versamenti entro il 20 agosto prossimo maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%.
Resta fermo il termine del 30 giugno p.v. o con maggiorazione dello 0,4% entro il 30 luglio, per gli esercenti attività agricole titolari di reddito dominicale e/o reddito agrario.