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TUTELA DEI LAVORATORI RISCHIO LEGATO AI DANNI DA CALORE

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

28/07/2023

Valutazione del rischio da calore e attività interessate - Nota INL n. 5056/2023

La valutazione del rischio da calore, come noto, rientra nell’ambito della valutazione dei rischi (art. 28, d.lgs. n. 81/2008) e richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.
L’Ispettorato evidenzia come l’esposizione eccessiva allo stress termico comporti l’aumento del rischio infortunistico, atteso che la prestazione lavorativa espone a situazioni particolari di vulnerabilità. Tra i settori maggiormente interessati, ovvero quelli in cui le mansioni comportano attività non occasionale all’aperto, l’INL richiama anche il settore agricolo.  
La nota citata rinvia alle indicazioni emanate dall’Ispettorato negli scorsi anni (note prot. n. 4639/2021; n. 3783/2022; n. 4753/2022), dai quali è possibile reperire utili informazioni sulle tecniche di misurazione e controllo del c.d. “microclima”, nonché sulle metodologie da utilizzare per la gestione e la riduzione dei rischi.
Il personale ispettivo è chiamato quindi a verificare la presenza nel DVR della valutazione del rischio da calore e delle relative misure di prevenzione e protezione previste. In difetto potrà procedere ad emettere il verbale di prescrizione, ma anche ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del c.p.p.
Ne consegue, in tale ipotesi, la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. La ripresa delle lavorazioni interessate sarà condizionata, precisa l’INL, all'adozione di tutte le misure necessarie atte a evitare/ridurre il rischio.
Per ulteriori informazioni gli Uffici di Confagricoltura Pavia rimangono a disposizione.

Trattamento di integrazione salariale (CISOA) - Messaggio Inps n. 2729/2023

L’Inps, nel messaggio n. 2729/2023 ha espressamente confermato che per il settore agricolo, e in particolare per gli operai e per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato che possono essere maggiormente interessati dai rischi derivanti dall’esposizione a temperature eccessive, lo strumento di sostegno al reddito da chiedere in questo caso è la CISOA.
Viene infatti ribadita la possibilità per il datore di lavoro, di chiedere il trattamento di integrazione salariale nelle seguenti ipotesi:

  • nel caso di temperature elevate, ovvero superiori a 35 gradi;
  • quando il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori dovute a temperature eccessive.

Inoltre, sempre nel citato messaggio, l’Istituto di previdenza precisa che la valutazione dell’integrabilità della causale va svolta tenendo conto della tipologia di lavorazione e delle modalità con cui viene svolta, in quanto la temperatura percepita può essere più alta rispetto a quella realmente registrata: anche temperature inferiori ai 35 gradi possono dare diritto ad accedere al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Con l’occasione si informa che nel pomeriggio di ieri si è svolta una riunione tra le parti sociali e il Ministero del Lavoro, durante la quale si è dibattuto in merito ai possibili strumenti da utilizzare in questa delicata fase di emergenza climatica, con l’auspicio di trovare soluzioni strutturali e valide anche per i prossimi anni in grado di poter far fronte a eventi similari.
Confagricoltura ha rappresentato la necessità che, con particolare riferimento a questa emergenza, siano apportate alla Cisoa le seguenti modifiche:

  • possibilità di chiederla anche a ore (e non solo a giornate);
  • semplificazione della procedura di domanda con concessione diretta del Direttore di sede Inps (anziché delle Commissioni Cisoa);
  • estensione del trattamento anche agli operai a tempo determinato.

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