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RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ PER IMMOBILI AGRITURISTICI NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

24/07/2026

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare protocollo n.203993 del 09/07/2026, ha fornito nuove indicazioni operative riguardanti il riconoscimento dei requisiti di ruralità per gli immobili destinati ad attività agrituristica appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (abitazioni in ville).

Le istruzioni recepiscono non solo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale gli immobili utilizzati per l'attività agrituristica possono essere riconosciuti come fabbricati rurali strumentali, anche se censiti nelle categorie A/1 o A/8 o caratterizzati da requisiti di lusso, ma anche quanto più volte sostenuto dallo scrivente ufficio sulla questione in esame. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che:

  • i fabbricati destinati alla ricezione e all'ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica sono funzionalmente inseriti nel ciclo produttivo dell'azienda agricola;
  • tali immobili devono essere qualificati come fabbricati rurali strumentali ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993;
  • la classificazione catastale A/1 o A/8 e l'eventuale presenza di caratteristiche di lusso non costituiscono causa ostativa al riconoscimento della ruralità quando l'immobile è effettivamente destinato all'esercizio dell'attività agrituristica.

A decorrere dal 25 luglio, le dichiarazioni di aggiornamento catastale predisposte mediante procedura Do.C.Fa., relative ad immobili agrituristici censiti nelle categorie A/1 e A/8, per i quali si intende chiedere il riconoscimento del requisito di ruralità, dovranno essere predisposte e presentate secondo le seguenti indicazioni: in fase di compilazione della dichiarazione, nel campo denominato “Tipologia documento” disponibile nel Quadro A (per le dichiarazioni di accatastamento) o nel Quadro B (per le dichiarazioni di variazione) della procedura Do.C.Fa 4.00.5, dovrà essere selezionata la voce “Dichiarazione ordinaria” secondo precise indicazioni, a cura di consulenti.

In fase di invio telematico della dichiarazione tramite i servizi disponibili nella piattaforma SISTER, nel riquadro “Allegati” disponibile nella pagina intitolata “Caratteristiche della pratica da inviare” dovrà essere selezionata la checkbox “Autocertificazioni per Fabbricati Rurali”; inoltre, nella successiva pagina intitolata “Invio documento” dovranno essere caricate, come di consueto e tramite le apposite funzioni, le pertinenti autocertificazioni redatte secondo i modelli di cui al D.M.26 luglio 2012.

Richiesta di annotazione della ruralità

Qualora non siano intervenute variazioni di classamento o rendita catastale, per gli immobili in esame, il riconoscimento della ruralità può essere richiesto mediante apposita istanza all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando la modulistica prevista dal D.M. 26 luglio 2012.

In caso di accoglimento, verrà inserita negli atti catastali l'annotazione attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 26 luglio 2012.

Qualora l'immobile perda i requisiti previsti dalla normativa, il soggetto obbligato dovrà presentare all'Ufficio competente la richiesta di cancellazione dell'annotazione di ruralità entro 30 giorni dalla perdita dei requisiti.

Si accoglie con favore l'intervento dell'Agenzia delle Entrate che recepisce le istanze avanzate in questi anni da  Confagricoltura, basate sul consolidato orientamento della Corte di Cassazione, superando in via definitiva ogni dubbio interpretativo sul riconoscimento della ruralità degli immobili agrituristici.

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