Abbruciamento residui vegetali e copertura vasche effluenti zootecnici
Con la D.g.r. 28 luglio 2025 - n. XII/4843 Misure per il miglioramento della qualità dell’aria, la Regione Lombardia ha provveduto ad un aggiornamento delle disposizioni relative alle limitazioni della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel, alle combustioni all’aperto e alla copertura degli stoccaggi degli effluenti di allevamento .
Nel dettaglio, si segnalano gli allegati 3 e 4 della D.g.r soprarichiamata riguardanti i temi di interesse agricolo.
ALLEGATO 3: DISPOSIZIONI sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione
Normativamente modifica e sostituisce l’Allegato 5 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024.
Viene disposto il divieto di abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali (di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06), nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.
Il periodo di divieto rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto) è pertanto ampliato ai mesi di ottobre e di marzo.
La combustione di residui vegetali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati da Regione Lombardia.
Il divieto di abbruciamento si applica ai territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare.
Resta comunque la facoltà per i Comuni, quali autorità competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o vietare le combustioni dei piccoli cumuli di residui vegetali, anche nei propri territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a 300 metri rispetto al livello del mare.
ALLEGATO 4 : DISPOSIZIONI relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile
in funzione dei quantitativi annuali di azoto
Normativamente modifica e sostituisce l’Allegato 6 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024.
- Prescrizioni regionali relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici
In riferimento agli stoccaggi degli effluenti zootecnici in fase liquida vengono disposte le seguenti prescrizioni.
Per le nuove strutture di stoccaggio per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 3.000 kg/anno:
- obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% a partire dal 1° gennaio 2027.
Per le strutture di stoccaggio esistenti:
- per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2029;
- per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2027.
Coefficienti BAT-Tool Prepair/MIPAAF di riduzione per la fase di stoccaggio
| Matrice |
Tecnica |
Riduzione |
| Non palabile |
Lagone o vasca scoperta (reference) |
0% |
| Crosta naturale |
40% |
| Paglia |
40% |
| Ridurre rapporto superficie/volume (<0.2) della vasca |
45% |
| Materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA) |
60% |
| Piastrelle geometriche galleggianti |
60% |
| Sfere plastiche galleggianti |
60% |
| Copertura teli flottanti |
60% |
| Copertura rigida/a tendone |
90% |
| Saccone |
100% |
La percentuale di riduzione delle emissioni deve essere calcolata come media delle tecniche presenti in azienda ponderata sui volumi delle singole strutture.
- Prescrizioni regionali relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici
In riferimento alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici in fase liquida vengono disposte le seguenti prescrizioni.
Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno:
- con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
- a partire dal 1° gennaio 2026 la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interramento immediato.
Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno:
- con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
- a partire dal 1° gennaio 2027 obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 65%;
- a partire dal 1° gennaio 2025 la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interramento immediato.
Si dispone inoltre il divieto dell’uso di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) a partire dal 1° gennaio 2025 e il divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029 per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno.
Coefficienti BAT-Tool di riduzione per la fase di distribuzione
| Matrice |
Tipologia |
Riduzione |
| Non palabile |
REF: a tutto campo senza interramento |
0% |
| Fertirrigazione |
30% |
| a bande (a raso in strisce) |
35% |
| a bande (con scarificazione) |
50% |
| iniezione superficiale (solchi aperti) |
70% |
| iniezione profonda (solchi chiusi) |
90% |
| iniezione superficiale (solchi chiusi) |
80% |
| a bande a raso + incorporaz. 12h |
68% |
| a bande a raso + incorporaz. 24h |
48% |
| a bande a raso + incorporaz. 4h |
71% |
| Matrice |
Tipologia |
Riduzione |
|
a bande con scarificazione+incorporaz. 12h |
75% |
| a bande con scarificazione+incorporaz. 24h |
60% |
| a bande con scarificazione+incorporaz. 4h |
78% |
| fertirrigazione (manichette) |
90% |
| incorporazione entro 12 ore |
45% |
| incorporazione entro 24 ore (spandimento estivo, t>20.C) |
20% |
| incorporazione entro 24 ore (spandimento prim. o autunn.) |
30% |
| incorporazione entro 4 ore |
65% |
| incorporazione immediata |
70% |
Ambito di applicazione
Le prescrizioni relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici, si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che producono e/o stoccano quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Le prescrizioni relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici, si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; terreni con pendenza maggiore del 15% (fatte salve le prescrizioni per le distribuzioni in pendenza previste dalle specifiche discipline regionali); zone montane; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), terreni seminati su sodo (no tillage);terreni con coltura in atto, colture permanenti con interfilari inerbiti, prati (inclusi i permanenti), prati-pascoli e pascoli.
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