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ADEMPIMENTI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

04/09/2026

A seguito della riforma della disciplina delle accise sui prodotti energetici (modifiche al D.Lgs. 504/1995 con il D.Lgs. 43/2025 e il D.Lgs. 192/2025), dal 2026 sono in vigore nuove disposizioni per la determinazione dell’accisa sull’energia elettrica consumata. 

La principale novità riguarda i consumi di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici/eolici/idroelettrici di potenza oltre i 20 kW in autoconsumo con licenza di officina elettrica usi esenti), per i quali è richiesta una dichiarazione di consumo semestrale e non più annuale.

La prima dichiarazione di consumo semestrale, relativa al periodo di produzione gennaio-giugno 2026, dovrà essere inviata all’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM), entro il 30 settembre 2026 attraverso il portale telematico dell’Agenzia. Per il periodo luglio-dicembre 2026 la scadenza è fissata al 31 marzo 2027. 

Altra novità riguarda il consumo di energia elettrica da impianti a biogas e biomasse e da piccoli impianti FER fino a 20 kW. Dal 2026 infatti tali consumi non sono sottoposti ad accisa solo quando realizzati dal produttore medesimo (fino al 2025 la produzione da questi impianti era esclusa dal campo di applicazione dell’accisa). Inoltre, per gli impianti a biogas e biomasse di potenza oltre i 50 kW, è richiesto l’invio di una comunicazione annuale all’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) con prima scadenza marzo 2027, analogamente a quanto già previsto per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza oltre i 20 kW che cedono tutta l’energia in rete. 

Anche i consumi dalle colonnine di ricarica elettrica, dal 2026, rilevano nel campo accise e dunque vanno dichiarati.

Le imprese che cedono alla rete l'intera produzione prodotta da impianti a fonti rinnovabili senza alcun autoconsumo non sono soggetti obbligati e non presentano la dichiarazione semestrale ma sono comunque tenuti ad alcuni adempimenti dichiarativi: all'avvio dell'attività di produzione, l'esercente dell’impianto deve comunicare all’Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane, i dati caratteristici dell’impianto e gli impieghi previsti dell'energia prodotta (Denuncia attività); l'Agenzia attribuisce quindi un codice accisa identificativo all’impianto (che sostituisce la licenza di esercizio propria dei soggetti obbligati). 

Inoltre, per tali impianti è prevista una comunicazione annuale, da presentare entro marzo dell’anno successivo a quello di riferimento della produzione, che deve essere inviata all’ADM contenente i dati sull'energia prodotta e ceduta alla rete (analogamente a quanto già previsto prima della riforma). 

Sono esclusi da tali adempimenti gli impianti a biogas e biomasse di potenza fino a 50 kW (articolo 14 del DM 10 marzo 2026 – Circolare ADM 11 agosto 2026).

La prima scadenza per la comunicazione è il 31 marzo 2027.

Il passaggio dalle dichiarazioni annuali a quelle semestrali e la modifica del perimetro di esclusione dalle accise per l’energia da biogas e biomasse ed i piccoli impianti fino a 20 kW, comportano maggiori adempimenti per i produttori di energia da fonti rinnovabili e dunque per le imprese agricole. Elemento critico rappresentato dalla Confederazione sia in fase di discussione parlamentare della riforma che poi in quella successiva fase di attuazione delle norme, da parte di MEF e ADM. Proseguirà quindi l’azione della Confederazione per chiedere una semplificazione degli adempimenti per gli impianti in autoconsumo trattandosi di consumi di energia che non determinano il versamento dell’accisa essendo classificati come usi esenti.

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