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ENOTURISMO: OPPORTUNITÀ E REQUISITI ORGANIZZATIVI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

18/09/2026

Le attività di enoturismo e oleoturismo costituiscono forme di valorizzazione multifunzionale dell’impresa agricola e possono essere ricondotte, qualora esercitate dall’imprenditore agricolo, nell’ambito delle attività agricole connesse.

La relativa disciplina è stata introdotta, rispettivamente, dalle Leggi di Bilancio 2018 e 2020 ed è stata successivamente integrata mediante specifici provvedimenti attuativi, protocolli operativi e linee guida, diretti a definire l’ambito delle attività consentite, i requisiti soggettivi, gli standard minimi di qualità e le condizioni necessarie per garantire la sicurezza dei visitatori, anche a livello regionale.

L’enoturismo e l’oleoturismo comprendono servizi di carattere turistico ed esperienziale attraverso i quali l’impresa agricola consente ai visitatori di conoscere direttamente i processi produttivi, il territorio, le coltivazioni e le produzioni aziendali.

L’attività di enoturismo

Come nelle precedenti pubblicazioni e informative, Confagricoltura Pavia illustra la normativa e la gestione operativa dell’attività, fino al suo avvio mediante SCIA, ripercorrendo la disciplina introdotta nell’ordinamento nazionale dall’articolo 1, commi da 502 a 505, della Legge di Bilancio 2018.

La disciplina ricomprende nell’attività enoturistica i servizi diretti alla conoscenza del vino e del patrimonio vitivinicolo, svolti nei luoghi di produzione. Rientrano, pertanto, in tale ambito le visite ai vigneti, alle cantine e agli spazi nei quali sono esposti gli strumenti utilizzati per la coltivazione della vite e per la produzione del vino, nonché le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali.

L’offerta enoturistica può comprendere anche iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo, purché collegate all’attività vitivinicola e organizzate nell’ambito dell’azienda agricola, delle cantine o dei vigneti; tali iniziative non possono essere svolte negli spazi o nei fabbricati destinati all’attività agrituristica, qualora questa sia esercitata.

Sotto il profilo civilistico, l’enoturismo assume natura di attività agricola connessa quando è esercitato dall’imprenditore agricolo e utilizza prevalentemente risorse, strutture e prodotti riconducibili all’attività agricola principale, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 2135 del Codice civile.

Il regime fiscale della tassazione delle attività enoturistiche è equiparato a quello degli agriturismi, calcolando sia l’IVA sulla vendita di servizi (la metà del 22% di aliquota), sia le imposte sui redditi (IRPEF, 25% imponibile) in modo forfettario.

Particolare rilievo assumono le iniziative informative e formative riguardanti le produzioni vitivinicole del territorio, soprattutto quando riferite a vini contraddistinti da denominazioni di origine protetta o indicazioni geografiche protette. Le visite guidate possono interessare i vigneti, le cantine, gli impianti produttivi e gli ambienti aziendali nei quali vengono illustrate le tecniche di coltivazione, trasformazione, conservazione e affinamento del vino.

Possono inoltre essere organizzate attività didattiche e ricreative, compresa la vendemmia dimostrativa, nonché degustazioni delle produzioni vitivinicole aziendali accompagnate dalla commercializzazione diretta dei prodotti.

Requisiti e standard organizzativi

I requisiti per l’esercizio dell’enoturismo presuppongono il rispetto della normativa generale in materia igienico-sanitaria, di sicurezza dei luoghi, di somministrazione e di commercializzazione dei prodotti.

A tali disposizioni si aggiungono gli standard organizzativi individuati dal decreto ministeriale attuativo, che riepiloghiamo nel documento allegato disponibile nell’Area Download della newsletter.

L’azienda deve assicurare un’apertura adeguata, anche stagionale, per almeno tre giorni alla settimana, potendo comprendere nel periodo di apertura anche le domeniche, i giorni festivi e quelli prefestivi. Deve inoltre essere predisposto un sistema di prenotazione delle visite, eventualmente attraverso strumenti informatici.

All’ingresso dell’azienda deve essere esposto un cartello contenente le informazioni essenziali relative all’accoglienza enoturistica, quali gli orari di apertura, le tipologie di servizi offerti e le lingue utilizzate dal personale.

L’impresa deve disporre anche di un sito internet o di una pagina web aziendale attraverso la quale rendere conoscibili le attività proposte.

Devono essere chiaramente indicati i parcheggi aziendali o quelli disponibili nelle immediate vicinanze. È inoltre richiesta la predisposizione di materiale informativo sull’azienda, sulle produzioni e sul territorio, da rendere disponibile almeno in tre lingue, compreso l’italiano.

Il materiale informativo deve descrivere le produzioni tipiche e locali, le denominazioni di origine, nonché le attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche presenti nell’area in cui si svolge l’attività.

Il personale incaricato deve possedere competenze specifiche sulle produzioni aziendali, sulle caratteristiche del territorio e sulle modalità di gestione dei visitatori. Le funzioni di accoglienza possono essere svolte dal titolare, dai familiari coadiuvanti, dai dipendenti dell’azienda o da collaboratori esterni adeguatamente formati.

Le degustazioni devono essere effettuate utilizzando calici in vetro o altri materiali idonei, purché non alterino le caratteristiche organolettiche del prodotto. La degustazione e la commercializzazione dei vini devono essere affidate a soggetti dotati di adeguata preparazione.

Degustazioni e abbinamento con prodotti agroalimentari

Nell’ambito dell’attività enoturistica, i vini aziendali possono essere abbinati a prodotti agroalimentari freddi preparati, manipolati o trasformati dall’azienda e pronti per il consumo.

I prodotti proposti devono essere prevalentemente collegati alle produzioni locali e tipiche della denominazione DOP, IGP o STG, ai prodotti di montagna, alle produzioni rientranti nei sistemi regionali di certificazione riconosciuti dall’Unione europea e ai prodotti agroalimentari tradizionali inseriti nell’elenco nazionale.

L’abbinamento alimentare deve conservare una funzione accessoria rispetto alla degustazione del vino. Sono pertanto escluse le preparazioni e le modalità di servizio che, per complessità, organizzazione o caratteristiche, configurino un’autonoma attività di ristorazione.

Enoturismo in Regione Lombardia

Regione Lombardia promuove l’enoturismo quale espressione della multifunzionalità dell’azienda agricola.

Ai fini del D.M. 12 marzo 2019, sono considerate attività enoturistiche «tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard previsti […]».

Regione Lombardia promuove l’enoturismo anche attraverso l’istituzione dell’elenco regionale degli operatori che svolgono le attività enoturistiche sopra richiamate.

Possono iscriversi all’elenco gli operatori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 12 marzo 2019, che abbiano frequentato un apposito corso formativo autorizzato dalla Regione e presentato la SCIA enoturistica.

Attenzione: l’iscrizione all’elenco regionale non è obbligatoria per lo svolgimento dell’attività enoturistica; è sufficiente essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 12 marzo 2019 e presentare l’apposita SCIA.

Il decreto dispone infatti che: «L’attività enoturistica, di cui all’articolo 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile».

Regione Lombardia, con la l.r. 31/2008 (art. 160) e con il regolamento attuativo n. 5/2020 (art. 17), ha disciplinato a livello regionale l’attività enoturistica.

Un portale dedicato al turismo del vino

Sul fronte della promozione dell’enoturismo, il 3 marzo 2026 è stato presentato in Regione Lombardia il primo portale interamente dedicato al turismo del vino, Italian Cellar Door.

Promosso dall’Associazione Consorzi Tutela Vini Lombardi, il progetto nasce con l’obiettivo di trasformare il digitale in uno strumento concreto ed efficace di comunicazione dell’offerta enoturistica e di valorizzazione dei territori, mettendo in connessione la ricchezza vitivinicola lombarda con la più ampia DOP economy nazionale.

Il progetto prevede la mappatura dell’offerta disponibile in Lombardia e la raccolta dei contenuti attraverso la piattaforma. I contenuti del portale sono realizzati in collaborazione con Consorzi, enti locali, GAL e Strade del Vino che, come vere e proprie redazioni territoriali, contribuiscono segnalando iniziative, eventi e materiali attraverso specifiche sezioni tematiche.

Il portale è consultabile all’indirizzo https://italiancellardoor.wine/.

Per qualsiasi informazione, gli Uffici di Confagricoltura Pavia rimangono a disposizione.

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