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POS E SCONTRINI: TOLLERANZA DEL 5% PER GLI ERRORI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

02/10/2026

Dal 1° gennaio 2026, i pos devono essere collegati al registratore telematico o alle altre soluzioni software (es documento commerciale online) per consentire la trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici unitamente a quelli dei corrispettivi.

La norma prevede sanzioni nel caso in cui non viene fatto il collegamento e/o l’aggiornamento RT-POS e se i dati inviati telematicamente non coincidono.

Con il Decreto Omnibus è stata introdotta una soglia di tolleranza che esclude l’applicazione delle sanzioni nei casi in cui le differenze tra i pagamenti elettronici effettuati e quelli trasmessi telematicamente non supera il 5%.

L’applicazione della franchigia si applica sul numero delle operazioni giornaliere e non sugli importi.

% di scostamento = (transazioni POS non scontrinate/ transazioni pos totali) x 100

Esempio 1 

Un’ attività a fine giornata ha chiuso la cassa e ha 200 operazioni con POS, ma quelle memorizzate telematicamente come POS sono 192:

Ha una differenza di 8 operazioni non allineate

8/200= 4%

Essendo sotto franchigia per la giornata l’attività commerciale non è sanzionata.

Esempio 2

un’attività che effettua poche vendite giornaliere ha chiuso la cassa con 20 operazioni con POS, ma quelle memorizzate telematicamente come POS sono 18:

ha una differenza di 2 operazioni non allineate

2/20=10%

Essendo sopra franchigia per la giornata l’attività commerciale è sanzionata.

Superando il limite all’azienda viene applicata la sanzione ordinaria.

Esempio 3

Un agriturismo ha un disallineamento su un unico tavolo il cui scontrino ammonta a circa 20% dei ricavi giornalieri mentre il resto della giornata è perfetto, ha 100 operazioni con pos, 99 memorizzate come POS e quindi ha 1 sola differenza.

1/100=1%

Avendo lo scostamento del 1% non è sanzionato.

Si ricorda di chiudere la cassa ogni giorno e di prestare attenzione quando si inseriscono i dati sul registratore. 

COLLEGAMENTO RT-POS

Come già precedentemente detto è stato attivato, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il servizio per permettere il collegamento tra registratori telematici (Rt) o altre soluzioni software e strumenti di pagamento elettronico per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Non si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile nell’ area riservata sul sito dell’Agenzia. 

Per abbinare registratori telematici e POS, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio ma direttamente dall’esercente con le proprie credenziali.

Si ricorda che nel caso di attivazione, modifica o cessazione sia di pos che rt deve essere effettuata la modifica sul sito di Agenzia Entrate rispettando le tempistiche stabilite direttamente dall’esercente e in caso di necessità è possibile rivolgersi ai nostri uffici di zona. 

L’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (es. rt o POS cambiato a luglio - l’abbinamento dovrà essere fatto dal 06 settembre al 30 settembre) 

SANZIONI

La mancata installazione degli strumenti utili all’emissione dello scontrino e l’assenza di collegamento con il POS possono portare a una multa che va da 1.000 a 4.000 euro.

In caso di inadempienza rispetto all’invio dei dati sui pagamenti elettronici sono previste sanzioni da 100 euro, fino a un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre e anche in caso di mancata o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, ma anche di invio di informazioni incomplete o non veritiere con possibile sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per chi non rispetta le nuove regole.

Previsto, nei casi in cui siano state contestate nell’arco di 5 anni quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diverse, lo stop per un periodo da tre giorni ad un mese e si estende anche ai casi di mancato rispetto delle nuove disposizioni previste per la memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.

Si può arrivare fino a 6 mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro.

Oltre alle sanzioni sono previste lettere di compliance per corrispettivi non inviati e/o dati non coincidenti.

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