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CREDITO 4.0 COMPENSAZIONE SE IN REGOLA CON IL DURC

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

25/10/2024

Si ribadisce, a tutela delle aziende che fruiscono del Credito di Imposta 4.0 e altre misure, l’obbligatorietà di mantenere il Durc in regola anche se non formalmente richiesto, in quanto le sanzioni in caso di compensazioni senza la regolarità contributiva sono molto elevate.
Si riporta testualmente la parte della normativa di riferimento tratta dalla Circolare nr. 9 del 23.7.2021 di Agenzia Entrate.

Circolare nr.9/E del 23 luglio 2021
OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti

5.1.2 Regolarità contributiva

Domanda:
Si chiede di sapere se la disponibilità di un DURC in corso di validità legittimi l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Si chiede, altresì, di chiarire quali siano le conseguenze in cui incorre il soggetto beneficiario del credito d’imposta nel caso di DURC non rilasciato.

Risposta:
Fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dettata dall’ultimo periodo del comma 1052 della legge di bilancio 2021, in presenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina agevolativa, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.
In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.
Diversamente, il DURC “irregolare” (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta spettante. Nel caso in cui il credito (rectius, la quota annuale del credito d’imposta) sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta maturato.
In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevista per l’utilizzo del credito di imposta «in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al trenta per cento del credito utilizzato.

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