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FRINGE BENEFIT INNALZAMENTO SOGLIA 3.000 EURO

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

25/11/2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (cd. Decreto Aiuti-Quater), contenente un ulteriore pacchetto di “Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti”.
Tra gli interventi è stato predisposto l’aumento del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei fringe benefit, per l’anno 2022, a 3.000 euro.
In particolare, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede che:

  • sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi per il pagamento delle utenze domestiche passa da 258,23 euro a 3.000 euro (non più 600 euro come previsto dal Decreto Aiuti-bis).

Ricordiamo, che al riguardo, ai fini della corretta applicazione dell’esenzione entro la soglia annuale massima di 3.000 euro per l’anno 2022, l’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 35/2022 – ha chiarito che:

  • le spese o i rimborsi per le utenze domestiche debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
  • il datore di lavoro, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, debba acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la relativa inclusione nel limite del valore di 3.000 euro complessivi ovvero una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da parte del lavoratore interessato;
  • il datore di lavoro debba acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Ciò al fine di evitare che il lavoratore possa fruire più volte del beneficio in relazione alle medesime spese.

In caso di superamento del nuovo limite di esenzione di 3.000 euro - per effetto della somma dei valori di tutti i fringe benefits riconosciuti al singolo lavoratore nel 2022 - il valore erogato concorrerà interamente a formare il reddito imponibile del lavoratore.
I datori di lavoro potranno provvedere all’erogazione di tali importi entro e non oltre il 12 gennaio 2023. Si rammenta, infine, che ai 3.000 euro di fringe benefit esenti possono essere aggiunti gli ulteriori 200 euro del c.d. Buono carburante, previsto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 21/2022. In questo caso, il datore di lavoro dovrà prevedere una voce paga ad hoc per l’erogazione del buono.

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