Si informa che l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della circolare n. 36/E del 29 novembre, ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo dei crediti d'imposta su energia elettrica e gas del III e IV trimestre 2022, previsti a sostegno delle imprese per far fronte al caro energia con riferimento ai Decreti Aiuti bis Aiuti ter e Aiuti quater.
Nel rimandare alla circolare per gli opportuni approfondimenti, si segnala che:
- l’Agenzia ha specificato: le modalità di calcolo del prezzo medio di acquisto da utilizzare in caso di assenza di dati relativi al parametro del trimestre di riferimento del 2019
- il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese “non energivore” anche in caso di acquisto di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica;
- per gli acquisti di GPL non è possibile usufruire dell’agevolazione (il GPL, sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come «gas naturale» con la conseguenza che non può ritenersi soddisfatto uno dei requisiti normativamente previsti per la fruizione del credito d’imposta in oggetto).
Il Credito di Imposta è riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettri-ca di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW ( prima era 16,5), ma diverse da quel-le a forte consumo di energia elettrica le cosiddette NON ENERGIVORE, si applica un credito d'imposta pari al 30% ( prima era il 15%) della spesa sostenuta per l'acquisto del-la componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre / novembre e confermato anche per il mese di dicembre 2022, in caso di aumento del prezzo di acquisto superiore al 30% rispetto allo stesso perio-do del 2019.
Tale aliquota sale al 40% per le aziende energivore.
La legge di conversione anche in questo caso conferma quanto previsto dal Decreto Aiuti Ter anche per le Imprese NON GASIVORE applicando un'aliquota di credito d'imposta del 40% per la spesa sostenuta per l'acquisto, in relazione ai consumi dei mesi di ottobre e novembre e dicembre 2022, anche in tal caso a condizione di aver subito un aumento dei prezzi superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Tale entità del credito, in questo periodo, è confermata anche per le aziende gasivore.
Il Decreto-legge Aiuti Quater conferma la proroga di tale misura energetiche sul mese di dicembre 2022 e l’utilizzo sino al 30/06/2023.
Riportiamo i codici tributo:
- Codice tributo in F24 ottobre/novembre 6985/2022 (non energivore 30% )
- Codice tributo in F24 dicembre 6995/2022 (non energivore 30% )
- Codice tributo in F24 ottobre/novembre 6986/2022 (non gasivore 40% )
- Codice tributo in F24 dicembre 6996/2022 (non gasivore 40% )
Di seguito fac simile richiesta da inoltrare via pec al fornitore di energia/gas per agevolare conteggi IV trimestre 2022 (inviabile massimo entro 60 giorni).
CONTEGGI CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA
Fac simile di mail via posta elettronica certificata da inviare al fornitore di energie elettrica che rifornisce l’utente di energia elettrica sia nel primo/secondo/terzo/quarto trimestre del 2019 che nei quattro trimestri 2022.
DESTINATARIO: indirizzo PEC del fornitore di energia elettrica
OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d’imposta
Spett.le FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA (specificare la denominazione)
Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta …………..……….……, con sede in ……………………, codice fiscale ………………………….,p.iva……………………… contratto di fornitura n. …………………………….. è a richiedere, come da delibera di ARERA 373 del 29 luglio 2022, ai sensi dell’art. 3, del DL n. 21/2022, la comunicazione recante il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per il quarto trimestre 2022, come previsto da Decreto Aiuti Ter e Quater e Circolare 36/E del 29/11/22 che riporti: a) il prezzo medio della componente energia – come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E – nei trimestri 2022 – al netto delle imposte e degli eventuali sussidi; b) il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E - nel trimestri 2019 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi; c) l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b); d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b); e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh: ? superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 15% della spesa sostenuta dal cliente per l'acquisto della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E – e credito del 30% come da Decreto Aiuti Ter e Quater (ottobre/novembre e dicembre 2022) relativa a consumi effettivi nel secondo trimestre dell'anno 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente; ? inferiore al 30%, l’indicazione che per i soli punti di prelievo di cui al la lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta di cui al Decreto-Legge 21/22 non è verificata; f) l’indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa, come indicato nella Circolare 25/E.
In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti.
Firmato, l’impresa
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