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CREDITO IMPOSTA 4.0 - POSITIVA LA RISPOSTA AD INTERPELLO MA INCERTEZZA SULLA FRUIZIONE DAL 2025

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

20/12/2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 260 del 16 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla fruibilità del credito d’imposta 4.0 per gli investimenti in beni strumentali. 

Come già anticipato  dallo scrivente ufficio, al fine di beneficiare della predetta agevolazione , viene confermata la necessità di presentare la comunicazione preventiva prima della conclusiva, ma non essendo previsti termini perentori per la presentazione delle stesse, non trova  applicazione  l’istituto della “ remissione in bonis” , nell’ipotesi in cui la comunicazione preventiva sia stata omessa, ma sarà sufficiente provvedere al suo invio in un momento antecedente rispetto alla comunicazione conclusiva. 

Si ricorda che in base alla normativa di riferimento:

  • per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024, il contribuente è obbligato a inviare esclusivamente la comunicazione di completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati a partire dal 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del D.L. n. 39 del 2024, il contribuente è tenuto:

a) a trasmettere preventivamente, tramite modalità telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti e la stima della fruizione del credito negli anni (cfr. art. 6, comma 1, del decreto). A tale scopo, deve essere compilato e inviato il modulo disponibile sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE);

b) a inviare una seconda comunicazione al GSE, al termine degli investimenti, per aggiornare le informazioni fornite in precedenza.

Tuttavia, le normative richiamate non stabiliscono termini perentori per la presentazione delle comunicazioni, e non vi è una scadenza che comporti la decadenza del diritto di credito. In altre parole, il diritto di credito sorge con la realizzazione degli investimenti, ma la sua "fruizione" in compensazione dipende dalla trasmissione delle comunicazioni. Pertanto, la comunicazione preventiva è un passaggio preliminare alla successiva trasmissione della comunicazione di completamento, ed entrambe sono necessarie per usufruire del credito in compensazione.

Ne deriva che non è corretta la prassi di inviare solo la comunicazione a consuntivo, poiché il contribuente deve presentare la comunicazione preventiva prima di quella finale. 

Per fruire del credito, infatti, è necessario inviare la comunicazione preventiva senza ricorrere alla remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, e solo successivamente inviare la comunicazione aggiornata al completamento dell'investimento.

E' del 17 dicembre la notizia di un emendamento della Legge di Bilancio 2025 che imporrebbe un tetto massimo al credito di imposta 4.0 dal 01.01.2025 (sino ad € 2.2 miliardi di risorse nazionali) ponendo le ditte in una condizione di incertezza tra il rientrare o meno nella fruizione del credito di imposta per superamento limite di fondi.

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