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DIVIETI DI COMPENSAZIONE PER DEBITI ISCRITTI A RUOLO – PRIMI CHIARIMENTI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

09/02/2024

La compensazione orizzontale è disciplinata dall’art. 17, D. Lgs. n. 241/1997 e consente ai contribuenti la facoltà di poter estinguere i propri debiti fiscali mediante la compensazione con i loro crediti d’imposta.

Su questo aspetto è intervenuta la Legge di Bilancio 2024 che ha introdotto una restrizione dal 1° luglio 2024. 

Tutti i modelli F24 contenenti compensazioni orizzontali saranno validamente presentati solo tramite i servizi telematici messi da disposizione dell’Agenzia delle Entrate. 

Viene individua inoltre, l’impossibilità della compensazione per debiti erariali iscritti a ruolo per un importo superiore ad € 100.000,00. (art. 1, comma 94, lett. b, della legge di Bilancio 2024, nuovo comma 49-quinquies nell’art. 37, D.L. n. 223/2006).

A differenza dell’art. 31, D.L. n. 78/2010, che limita anch’esso la facoltà di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro, la nuova norma evidenzia che una volta integrato il presupposto applicativo dell’iscrizione a ruolo di debiti erariali per un importo superiore a 100.000 euro viene meno la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale. 

Quindi, nessun credito d’imposta, nemmeno per la parte eccedente il debito fiscale, potrà essere utilizzato in compensazione.

Per cui ai contribuenti, secondo l’interpretazione, che raggiungono la soglia dei 100.000 €uro, sarebbe preclusa la compensazione orizzontale sin tanto che non pagano l’intero ammontare del debito iscritto a ruolo. 

Si auspica in un ripensamento dei limiti, con l’obiettivo di giungere a una unica disposizione rispettosa del principio di proporzionalità.

Una analisi ulteriore circa i cambiamenti della compensazione viene fornita da “fisco oggi” sul portale di Agenzia Entrate.

Qui il link: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/bilancio-2024-pillole-14-come-cambia-compensazione

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