Articolo

LEGGE DI BILANCIO 2026 - AREA FISCALE

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

06/02/2026

Riduzione delle aliquote IRPEF e rimodulazione della detrazione per i redditi oltre i 200.000 euro

Con modifica dell’art. 11, c. 1, lett. b) del TUIR è ridotta l’aliquota del secondo scaglione Irpef dal 35% al 33%. Conseguentemente, a decorrere dal 01 gennaio 2026, gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef risultano sono i seguenti:

  • fino a 28.000 euro, aliquota del 23%;
  • oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, aliquota del 33%;
  • oltre 50.000 euro, aliquota del 43%.

Inoltre, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200 mila euro viene ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta in relazione alle spese che prevedono una detrazione del 19%, escluse quelle sanitarie, alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Proroga esenzione IRPEF per IAP - CD

Vengono prorogate, per il 2026, le franchigie IRPEF (esenzione) previste per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, come di seguito riportato:

  • 100 per cento, fino a 10mila euro
  • 50 per cento, superiore a 10mila euro e fino a 15mila euro.

Non beneficiano dell’agevolazione le società agricole di persone, ad eccezione delle società semplici, le Srl e le cooperative ancorché abbiano optato per la tassazione su base catastale.

Locazioni brevi

Si modifica la disciplina sulle locazioni brevi (locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 gg.) prevedendo, a partire dal 2026, che nel caso di locazione di più immobili si presume l’esercizio di attività imprenditoriale con determinazione del reddito di impresa qualora siano locati più di due immobili e non più oltre il quarto.

Resta ferma la possibilità di applicare la cedolare secca con l’aliquota del 26 per cento ovvero del 21 per cento per un solo immobile scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.

Proroga detrazione interventi edilizi

È prorogata al 2026 la detrazione nella misura del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico e antisismici per le abitazioni principali e del 36% per gli altri immobili.

È altresì, prorogato il beneficio “bonus mobili” nella misura del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici fino a 5.000 euro (GUIDA AGENZIA ENTRATE guida-bonus-mobili-elettrodomestici-2026.pdf)

Rottamazione-quinquies

È prevista una riedizione della definizione agevolata per i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (c. d. Rottamazione quinquies), riguardanti il mancato pagamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate e dalle attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter, Dpr 633/1972 ( c.d. controlli automatici e formali delle dichiarazioni) ovvero derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamenti. Non rientrano, altresì, nella definizione i ruoli i per i carichi derivanti da accertamenti esecutivi, accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione e ad esempio, avvisi di recupero di crediti d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I debiti oggetto di definizione possono riguardare anche precedenti rottamazioni scadute o per le quali è intervenuta decadenza. L’estinzione dei debiti avviene con il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento, con esclusione degli interessi, sanzioni e somme aggiuntive e delle somme maturate a titolo di aggio.

Il versamento delle somme dovute va effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 ovvero nel numero massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi nella misura del 3%, con scadenza:

Si decade dalla rottamazione se non viene pagata l’unica rata, oppure due rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata. Non è prevista la tolleranza del ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Per accedere alla definizione agevolata va presentata apposita domanda in via telematica entro il 30 aprile 2026 a seguito della quale l’Agente della Riscossine comunica, entro il 30 giugno 2026. Con la presentazione della domanda sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Non possono, altresì, essere avviate nuove procedure esecutive e proseguite quelle precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Successivamente alla trasmissione dell’istanza, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme dovute. Pagata la prima o unica rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

Omessa dichiarazione IVA e liquidazione dell’imposta

Con l’aggiunta dell’art. 54 bis 1 al DPR n. 633/72, è disciplinata la possibilità per l’AdE di procedere, nel caso di omissione della dichiarazione IVA, alla liquidazione dell’imposta sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute e dei corrispettivi telematici trasmessi, nonché sulla base degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE), senza tener conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo d’imposta precedente.

All’esito della liquidazione, comunicato con avviso bonario, il contribuente ha 60 gg. per segnalare eventuali dati o elementi non considerati o fornire i chiarimenti necessari oppure provvedere al pagamento dell’imposta dovuta con sanzione (120%) ridotta ad un terzo.

Misure di contrasto alle indebite compensazioni

Nell’ambito della trattazione delle compensazioni, si evidenzia come anche a seguito a dell’intervento confederale, sia stata abrogata la previsione normativa che prevedeva il divieto di compensazione dei crediti d’imposta, diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni, con i debiti tributari e/o contributivi. Ne deriva, pertanto, che continuerà ad essere applicabile la possibilità di compensare tutti i crediti d’imposta con le imposte e i debiti contributivi dovuti.

La disposizione in commento riduce, inoltre, da 100 mila a 50 mila euro l’importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale non è possibile compensare imposte di natura diversa (cosiddetta compensazione orizzontale o esterna). La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (l'articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl n. 223/2006)

Pignoramenti presso terzi

Al fine di consentire all’Agente della Riscossione di svolgere analisi più mirate per l’avvio di procedure esecutive presso terzi, sono messi a disposizione della stessa Agenzia i dati dei corrispettivi risultanti dal sistema della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture, emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nei confronti di uno stesso soggetto.

Le modalità attuative sono demandate ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Operazioni permutative ai fini IVA

Vengono modificati i criteri per la determinazione della base imponibile ai fini IVA, ex art. 11 del DPR n. 633/72/, per le operazioni permutative, cioè per quelle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi o per estinguere precedenti obbligazioni prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati, ma dai costi sostenuti dal cedente o dal prestatore di servizi per effettuare la cessione o la prestazione ( forma di baratto).

Ritenuta sui corrispettivi da cessioni di beni e prestazioni di servizi

In modifica dell’art. 25 del DPR n. 600/73, al fine di potenziare la base informativa dell’amministrazione finanziaria per lo svolgimento di analisi dei rischi, è introdotta l’obbligo, a partire dal 2028, di effettuare una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni ( fatture e corrispettivi) effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

L’aliquota della ritenuta è stabilita nella misura dello 0,5% per il 2028 e dell’1% dal 2029.

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni societarie

Viene aumentata dal 18% al 21% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni in società di cui all’art. 5 della legge n. 448/2001. L’aumento si applica a partire dalle rivalutazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.

Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

L’articolo 1, commi 427-436, introdotto con le modifiche approvate dal Senato, rilancia la misura dell’iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali, con l’obiettivo di accelerare la trasformazione tecnologica delle imprese secondo il paradigma Industria 4.0, dedicato ai REDDITI DI IMPRESA (non società semplici o ditte individuali agricole).

La maggiorazione dell’ammortamento si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Le percentuali di maggiorazione sono: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni, e 50% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Con specifico riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con:

  • moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Per accedere al beneficio del nuovo iper-ammortamento, le imprese presentano, in via telematica, apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (c.d. “GSE”) ed utilizzando dei modelli standardizzati messi a disposizione da quest’ultimo.

Credito d’imposta 4.0 per le imprese dei settori della produzione primaria

Come già anticipato per le imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura è stato riproposto un credito di imposta con caratteristiche simili a quello già in essere dal 2020 al 2025. L’aliquota è stata portata al 40% per gli investimenti fino a 1.000.000 di euro effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo nel caso che i beni agevolati vengano ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento di completamento degli investimenti.

Il credito d’imposta non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta che fa riferimento al modello "Industria 4.0" (art. 1, comma 446 della L. n. 207/2024), ed agli investimenti che possono beneficiare dell’iper ammortamento, di cui ai commi 427-436 e del credito d’imposta ZES Sud, di cui ai commi 462-465 della legge in commento, mentre è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il limite massimo di spesa è pari a 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese che non sono invece obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Con D.M. del MASAF di concerto con il MIMIT e MEF sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea degli aiuti di Stato criteri e le modalità di attuazione della misura del credito d’imposta, con particolare riferimento alla procedura di concessione finalizzata ad assicurare il limite complessivo di spesa di cui sopra.

La norma sicuramente è un passo importante per dare continuità allo strumento del credito di imposta, occorrerebbe chiaramente un incremento delle risorse vista l’assoluta esiguità dello stanziamento, su cui la Confederazione è già impegnata.

Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0”

Il comma 770, inserito in sede di esame parlamentare al Senato, prevede la creazione per il 2026 di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d’imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello “Industria 4.0”, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell’anno 2026. A tal proposito lo sblocco risorse risulta essere stato effettuato nella giornata del 04 febbraio 2026, preceduto da decreto del 29/01 pubblicato su MIMIT Gse ( articolo in questa NEWS)

Tassazione fotovoltaico

Nella legge di bilancio viene modificato il comma 2-quater, dell’articolo 5, del decreto-legge n. 63/24, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/24 con cui viene specificato che agli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 200 kW si applica il regime di tassazione ordinario limitatamente agli impianti i cui lavori di installazione siano completati dopo il 31 dicembre 2025. Viene a tal fine specificato che la registrazione come “impianto realizzato” in GAUDI (sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica) dà prova dell’avvenuta installazione.

Si segnala che la precedente formulazione del comma 2-quater, dell’articolo 5, faceva riferimento agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025. Con le modifiche approvate con la legge di bilancio si è reso quindi possibile mantenere la tassazione su base catastale, se in possesso dei requisiti della circolare 32E dell’Agenzia delle Entrate, per gli impianti realizzati entro il 31 dicembre 2025 e registrati in GAUDI’ entro la medesima data.

La modifica, richiesta dalla Confederazione, è volta a mitigare l’impatto della norma tenendo conto delle difficoltà di connessione alla rete di distribuzione degli impianti attualmente in corso di realizzazione. Si prega di informare le imprese associate che stanno realizzando impianti fotovoltaici a terra su terreno agricolo.

Riconoscimento delle aziende faunistico venatorie

L’art.1 comma 788 introduce alcuni cambiamenti alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie, modificando l'assetto stabilito dall’art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La principale novità risiede nell’aver previsto una nuova fattispecie di azienda faunistico venatoria, consentendo alle Regioni di autorizzarne l'istituzione o la conversione su istanza delle strutture già esistenti, in forma di vera e propria impresa, sia individuale che collettiva, fermo restando l'assoggettamento alla tassa di concessione regionale.

Fattispecie che si affianca quindi a quella già prevista (lett. a del comma 1 dell’art. 16) che regolamenta l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite come soggetti giuridici privi di finalità di lucro.

La disposizione, mira a rendere più efficiente la gestione del territorio, mantenendo i doveri di conservazione ambientale. Le concessioni, infatti, devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l’ambiente naturale e la sua biodiversità. L'attività venatoria rimane inoltre strettamente vincolata ai tempi e alle modalità definiti dai calendari regionali.

Fermo restando che le modifiche vanno nella direzione fortemente sostenuta da Confagricoltura e da EPS, di fornire a tali realtà un'identità giuridica idonea a gestire i nuovi servizi e le attività economiche maturate nel settore, superando le restrizioni operative imposte dal precedente vincolo della gratuità, la disposizione non soddisfa in pieno gli obiettivi di modifica che ci si era posti. Se da una parte sussiste la possibilità in relazione al nuovo assetto giuridico – fiscale, adottabile su base volontaria dalle AFV di nuova costituzione che lo riterranno necessario, nonché per la conversione volontaria delle AFV già esistenti, permettendo loro di costituirsi o ricostituirsi in forma individuale o societaria atta a introitare risorse economiche nel rispetto delle leggi fiscali e tributarie, d’altra parte non viene sancito con chiarezza il principio che l’attività svolta da una azienda faunistico venatoria possa essere ricondotta all’impresa agricola.

In molti casi i Concessionari di AFV risultano essere anche imprenditori agricoli. In tali aziende, seppure finora finalizzate a svolgere un’attività di tutela ambientale senza scopo di lucro, si sono sviluppate attività e servizi che potrebbero essere ricondotti, in quanto attività connesse, alla definizione di impresa agricola di cui all’art. 2135 cc. Le proposte emendative di Confagricoltura ed EPS prevedevano anche l’inclusione nell’art. 16 di tale fattispecie, qualora il Concessionario ne facesse richiesta. Ciò detto, fermo restando le ulteriori azioni a livello legislativo a partire dal disegno di legge che modifica la legge 157/92, occorrerà porre attenzione in sede di attuazione della norma nei regolamenti regionali per avere maggiore certezza sugli ambiti di applicazione.

CREDITO E FINANZA

Contratti di rete in agricoltura

La disposizione normativa in parola, introdotto al Senato, apporta una modifica alla disciplina vigente in materia di contratti di rete in agricoltura (ex dl 91/2014), prevedendo che i contraenti, cd. retisti, possono cedere, anche in rete, alle altre parti contrattuali la propria quota di prodotto.

Nello specifico, la disposizione in commento interviene sull'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, inserendo un ulteriore periodo allo stesso comma 3 nel quale è specificato che, nell'ambito di un contratto di rete tra imprese agricole i contraenti possono cedere la propria quota di produzione alle altre parti del contratto.

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2014 stabilisce che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del c.c., purché rientranti nella definizione di piccole e medie imprese agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, possono costituire una rete finalizzata alla produzione agricola comune fondata sulla condivisione di risorse e fattori produttivi (attrezzature, mezzi tecnici, macchine,know how, risorse umane, etc.) per il raggiungimento dello scopo dichiarato nel contratto di rete, vale a dire la realizzazione di una produzione agricola comune.

Tale produzione potrà essere divisa in natura, cioè ripartita fra le imprese retiste secondo quote determinate stabilite dal contratto, con conseguente attribuzione a titolo originario del prodotto comune. Vale a dire l’attribuzione della produzione come fosse frutto della propria attività. In sostanza non si dà luogo ad alcuna cessione o trasferimento a titolo particolare di beni da un soggetto all’altro, ma si ha l’attribuzione diretta e immediata del bene prodotto in capo a ciascun componente la rete, tenendo conto dell’impegno effettivamente assunto nel programma di rete.

Rispetto a questa previsione l’Amministrazione finanziaria, con circolare n. 75/E del 21/06/2017, ha fornito una interpretazione restrittiva della previsione normativa stabilendo la condizione “che i prodotti oggetto di divisione non vengano successivamente ceduti tra i retisti”. In altre parole, secondo questa precisazione, i retisti potevano cedere a terzi la propria quota di prodotto, ma non ad altri componenti della stessa rete.

La legge di bilancio supera, appunto, questa limitazione e restituisce piena disponibilità alle imprese agricole, facenti parte di una rete, della quota di prodotto loro spettante, consentendo alle stesse di venderla a terzi oppure ad altri componenti della rete stessa, favorendo in tal modo l’aggregazione del prodotto all’interno della rete ed una conseguente maggiore capacità di svolgere un ruolo strategico all’interno della filiera.

Ebbene, alla luce dell’importante novità introdotta dalla nuova “manovra” la quota del prodotto (vino), ripartita in rete tra i retisti, potrà essere ceduta da un retista ad un altro - in rete - oppure a terzi, attraverso il contratto di mandato – con o senza rappresentanza.

Un importante passo avanti, dunque, frutto del lavoro sindacale di Confagricoltura, che apre nuove e apprezzabili opportunità di collaborazione e crescita tra le imprese del comparto primario per favorire la loro integrazione e collaborazione anche in una ottica di filiera.

Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medio imprese NUOVA SABATINI

La disposizione normativa in parola rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla cd. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti - acquisto o acquisizione in leasing - in beni strumentali da parte delle micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Più precisamente sono rifinanziati 200 milioni di euro per l’anno 2026 e 450 milioni di euro per l’anno 2027.

Si rammenta che la Nuova Sabatini prevede la concessione di contributi (in conto impianti) da parte del Ministero a fronte di finanziamenti (bancari o leasing), erogati da banche/intermediari finanziari aderenti alla misura, destinati a:

  • investimenti in beni strumentali, inerenti all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare;
  • investimenti 4.0, relativi all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
  • investimenti green, concernenti l’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. Le Agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96) fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere
    • di durata non superiore a 5 anni;
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
    • o interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

    • 2,75% per gli investimenti ordinari
    • 3,575% per gli investimenti 4.0
    • 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).

La misura in commento, da tempo al centro delle richieste di Confagricoltura avanzate al legislatore, costituisce uno strumento strutturale di sostegno che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.

Prossima lettura

LEGGE DI BILANCIO 2026 - AREA LAVORO

navigate_next