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BANCA DATI NAZIONALE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CAPI (I&R)

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

07/03/2025

Registrazione per “insiemi” di suini e ovicaprini

Nei giorni scorsi si è tenuto un ulteriore incontro con il Ministero della Salute per discutere delle funzionalità che l’Amministrazione sta implementando nel sistema di identificazione e registrazione dei capi per ottenere la registrazione per “insiemi” dei suini e degli ovini e caprini. 

Il Ministero secondo quanto richiesto da Confagricoltura prevederà che il periodo di transitorietà in cui potrà essere effettuata “allineamento e certificazione” della situazione aziendale in merito all’anagrafe e alla costituzione degli insiemi non sia più di soli 90 giorni, ma verrà esteso fino al 31 dicembre 2025. 

In questo periodo quindi gli operatori, per quanto riguarda le funzionalità degli insiemi, non saranno soggetti a sanzioni per eventuali errori commessi. 

Si attende, quindi, un ulteriore dispositivo dirigenziale che confermi quanto anticipato in riunione. 

Inoltre, sempre come richiesto da Confagricoltura, saranno previsti per gli operatori dei video-tutorial e delle linee guida per apprendere le nuove funzioni oltre alla possibilità di corsi effettuati dalle stesse Aziende Sanitarie Locali.

In merito alle tempistiche di inizio del periodo di allineamento e certificazione e, quindi, per iniziare ad utilizzare le nuove funzioni, è stata orientativamente indicata una data tra il 10 e 17 marzo per i suini, una volta effettuati gli ultimi test di funzionalità, mentre per il settore ovino e caprino si dovrà attendere di più, ma non è stata fornita una indicazione precisa.

Confagricoltura ha, quindi, evidenziato la necessità di attivare il prima possibile le nuove funzioni per permettere agli operatori di sfruttare al massimo il periodo di transitorietà dell’allineamento e certificazione che terminerà a fine anno. 

In merito alle funzioni che verranno implementate si forniscono le seguenti indicazioni di massima. 

Per il settore suino si sta prevedendo quanto segue:

L’operatore registra in BDN, entro sette giorni dalla loro identificazione o entrata, l’insieme di suini indicandone il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita, il mese e l'anno di nascita, la tipologia di suini detenuti (maiali o cinghiali), la tipologia e l’ubicazione dei mezzi identificativi e il numero totale di animali di tale insieme. 

Ciascun ingresso di animali, per nascita o movimento, con stesso codice identificativo e mese di nascita costituisce il medesimo insieme. Quindi gli animali che provengono dallo stesso stabilimento di nascita (stesso codice identificativo) e nati nello stesso mese vanno a costituire un unico insieme nell’allevamento di destino. 

Si potranno poi inserire delle informazioni facoltative quali il giorno di nascita, la razza e il sesso. 

Con le registrazioni in BDN delle uscite degli animali da un determinato insieme (morte, movimenti, furti, smarrimenti, identificazione individuale degli animali) è automaticamente aggiornato il numero di capi presenti per insieme. 

In merito ai Documenti di Accompagno (DDA) la BDN faciliterà la scelta dei capi da inserire nel documento visualizzando il numero totale di animali di tutti gli insiemi (con numero di capi) per quel determinato allevamento a quella determinata data. Lo stesso avverrà per motivi di uscita diversi dalle movimentazioni (morti, furti, smarrimenti). La registrazione degli eventi per insieme non comprende i suini ai quali viene applicata l’identificazione individuale. 

Insiemi di scrofe e di verri: la BDN consentirà, in base al codice identificativo, la creazione di insiemi semplificati distinti per scrofe e verri in cui non verrà riportata la data di nascita. Di conseguenza in un allevamento ci saranno diversi insiemi di riproduttori distinti per scrofe, verri e codice identificativo.

L’età degli animali costituenti tali insiemi in ogni caso deve essere superiore agli otto mesi e, quindi, nell’insieme scrofe/verri sono inseriti dall’operatore suini destinati alla riproduzione di età superiore a otto mesi provenienti: 

  • da altri insiemi dello stesso allevamento (che così sono automaticamente “sfoltiti”, con aggiornamento del numero aggiornato in BDN) 

oppure 

  • movimentati in ingresso da altre attività. In questo caso gli animali riproduttori costituiscono insiemi per ogni codice identificativo. 

Con le registrazioni in BDN delle uscite degli animali (morte, movimenti, furti, smarrimenti, identificazione individuale degli animali) è automaticamente aggiornato il numero di scrofe/verri presenti nell’insieme relativo a ciascun codice identificativo. 

Quindi, l’insieme scrofe sarà un gruppo “unico” (per animali da 8 a 60 mesi) per scrofe provenienti dallo stesso allevamento cioè aventi lo stesso codice identificativo sull’orecchio. 

(Esempio: chi si fa auto rimonta avrà un unico insieme dove inserirà le scrofe a otto mesi e quando le cede, le elimina da quell’insieme. Per chi acquista dall’esterno: se le acquisisce sempre tutte dallo stesso allevamento, avrà anche lui un unico insieme da gestire, ma se provengono da due allevamenti diversi dovrà gestire due insiemi e così via.)

Funzioni attivate per il solo periodo di allineamento e certificazione 

La BDN consentirà esclusivamente nel periodo di allineamento e certificazione per gli insiemi di suini nati prima del primo gennaio 2025 di non inserire come obbligatoria la data di applicazione del mezzo di identificazione. 

Al momento della certificazione, che l’operatore sceglierà di effettuare quando lo riterrà opportuno durante i mesi previsti di transitorietà e quindi entro il 31 dicembre 2025, l’operatore dovrà indicare in BDN ciascun insieme di scrofe o verri detenuti, uno per ciascun codice di identificazione, indicando il numero di capi presenti al momento in ciascuno di essi. 

Esclusivamente nel periodo di allineamento e certificazione, la BDN consente di compilare i DDA di uscita per scrofe/verri senza l’obbligatorietà del riferimento all’insieme di origine. In ogni caso nel DDA, anche in tale periodo deve essere obbligatoriamente specificato l’elenco dei codici identificativi presenti sugli animali da movimentare per garantirne la tracciabilità e la possibilità di verifica degli identificativi.

Ai fini della certificazione, il sistema renderà disponibile una pagina con l’elenco degli insiemi che risultano presenti in BDN per quel determinato allevamento a quella determinata data con relativa consistenza di capi e codici identificativi. 

Sarà, quindi, disponibile un registro di carico/scarico degli insiemi. Il registro costituirà un ulteriore elemento di verifica, anche ai fini della certificazione per l’operatore e/o il suo delegato. 

L’Amministrazione ha previsto che sarà introdotto lo strumento della “cancellazione amministrativa” per registrare la cancellazione del numero di animali non più presenti e quindi azzerare l’insieme una volta che gli animali dello stesso siano terminati, annullando eventuali discrepanze. Al momento dell’uscita degli ultimi capi realmente presenti, l’operatore può utilizzare tale strumento. Si precisa che la cancellazione amministrativa è uno strumento da utilizzare solo fino alla certificazione poiché ha il solo scopo di aiutare l’operatore ad allineare le consistenze BDN con quella effettiva dell’allevamento. Una volta consolidata la consistenza e quindi effettuata la certificazione, la funzione sarà di esclusiva competenza delle ASL che la utilizza nei limiti consentiti ed in presenza di provvedimenti amministrativi motivati.

Per il settore ovicaprino si sta prevedendo quanto segue:

Per gli ovicaprini la costituzione degli insiemi è prevista solo per gli animali destinati al macello entro i 12 mesi e in pratica l’insieme è definito in maniera semplificata come: 

  • l’insieme di OVINI o di CAPRINI nati nell’allevamento dell’operatore e omogeneo per età, destinati all’invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età e identificati con marca auricolare singola (numero stabilimento). 

Gli operatori di ovini e caprini inseriscono in BDN, entro 7 giorni dall’apposizione dei mezzi di identificazione, le seguenti informazioni per ciascun insieme di ovini e caprini identificati con la modalità semplificata sopra indicata e nati nello stesso mese dello stesso anno: 

  • il numero di registrazione unico dell’attività dello stabilimento di nascita, l'anno ed il mese di nascita, la tipologia, l’ubicazione e la data di applicazione dei mezzi di identificazione autorizzati per tali animali, il numero totale di animali dell’insieme, la razza, il sesso. 

Sarà sviluppato dal CSN l’accorpamento automatico degli insiemi in “macro-insiemi” quadrimestrali ossia costituiti in base alle registrazioni dell’operatore degli animali nati nel proprio allevamento entro 7gg dall’apposizione del marchio auricolare.

Quindi, per ciascun anno, avremo tre macro-insiemi suddivisi in: 

  • I quadrimestre i nati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile;
  • II quadrimestre i nati a maggio, giugno, luglio ed agosto;
  • III quadrimestre i nati a settembre, ottobre, novembre e dicembre. 

L’operatore dovrà inserire le seguenti informazioni obbligatorie per ogni animale: mese e anno di nascita, il codice identificativo, l’ubicazione e la data di applicazione dei marchi auricolari, la razza, il sesso. 

Con le registrazioni in BDN delle uscite degli animali da un determinato macro-insieme (morte, movimenti verso macello, furti, smarrimenti, identificazione individuale degli animali) è automaticamente aggiornato il numero di capi presenti per macroinsieme fino al loro azzeramento. 

Cancellazione amministrativa: recependo le richieste del G.I., sarà introdotto tale strumento per registrare la cancellazione del numero di animali non più presenti e quindi azzerare il macro-insieme una volta che gli animali dello stesso siano terminati, annullando eventuali discrepanze. Al momento dell’uscita degli ultimi capi realmente presenti, l’operatore può utilizzare tale strumento. Si precisa che la cancellazione amministrativa è uno strumento da utilizzare solo fino alla certificazione poiché ha il solo scopo di aiutare l’operatore ad allineare le consistenze BDN con quella effettiva dell’allevamento. Una volta consolidata la consistenza, la funzione sarà di esclusiva competenza delle ASL che la utilizza nei limiti consentiti ed in presenta di provvedimenti amministrativi motivati. 

La BDN faciliterà la scelta dei capi da inserire in DDA visualizzando il numero totale di animali di tutti i macro-insiemi (con numero di capi) presenti in BDN per quel determinato allevamento a quella determinata data. Lo stesso avverrà per motivi di uscita diversi dalle movimentazioni verso macello (morti, furti, smarrimenti). La registrazione degli eventi per insieme non comprende gli animali con identificazione individuale. 

Funzioni da attivare per il solo periodo di allineamento e certificazione 

La BDN consentirà esclusivamente nel periodo di allineamento e certificazione per gli insiemi di ovini e caprini nati prima del primo gennaio 2025 di non inserire come obbligatoria la data di applicazione del mezzo di identificazione. 

Ai fini della certificazione, il sistema renderà disponibile una pagina con l’elenco degli insiemi/macro-insiemi che risultano presenti in BDN per quel determinato allevamento a quella determinata data con relativa consistenza di capi.

Inoltre è in via di implementazione il registro con il carico e lo scarico per insiemi/macro-insiemi. Il registro costituisce un ulteriore elemento di verifica, anche ai fini della certificazione per l’operatore ed il suo delegato.

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