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INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DEI PRODOTTI CUN NELLE FATTURE ELETTRONICHE E TRASMISSIONE DEI DATI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

02/04/2026

Si informa che, con il provvedimento n. 93628/2026 del 18 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l’indicazione, nelle fatture elettroniche, del codice identificativo dei prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN), ai sensi dell’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, introdotto dall’articolo 33, comma 1, della legge 2 dicembre 2025, n. 182 (si veda www.masaf.gov.it).

Modalità di compilazione delle fatture elettroniche

Per le fatture elettroniche relative a prodotti soggetti a CUN, è obbligatorio utilizzare il tracciato xml della fattura ordinaria, così come da Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 433608/2022 e successive modifiche. 

Per ciascun prodotto, occorre compilare il blocco 2.2.1.16 come segue:

  • Campo 2.2.1.16.1: inserire la dicitura “CUN”;
  • Campo 2.2.1.16.2: inserire il codice identificativo del prodotto (codice CUN) pubblicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Trasmissione dei dati

I dati delle fatture così emesse sono trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna CUN tramite B.M.T.I. S.c.p.A. I dati oggetto di trasmissione sono:

  • Codice CUN del prodotto (campo 2.2.1.16.2);
  • Unità di misura (campo 2.2.1.6);
  • Quantità (campo 2.2.1.5);
  • Prezzo totale (campo 2.2.1.11).

Tali dati sono aggregati per codice CUN e unità di misura e trasmessi in forma anonima, con frequenza settimanale, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

In area download l'elenco codici CUN pubblicato dal MASAF.

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