Le domande frequenti (FAQ) di questa sezione si riferiscono alla nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari di cui al decreto interministeriale 22 aprile 2022 e alla circolare 6 dicembre 2022, n. 410823.
I quesiti relativi alle precedenti discipline sono consultabili online sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in due sezioni dedicate (FAQ relative al decreto 25 gennaio 2016 e FAQ relative al decreto 27 novembre 2013).
Si riporta testualmente di seguito il tema più controverso, la cumulabilità della “Nuova Sabatini” con il Credito di Imposta Investimenti 4.0
9. LIMITI DI INTENSITÀ DI AIUTO E CUMULABILITÀ
9.1 Entro quali limiti di intensità di aiuto massime sono concesse le agevolazioni “Nuova Sabatini”?
Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono concesse nei limiti delle intensità di aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti unionali:
- regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) per il settore "altro", con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;
- regolamento (UE) n. 702/2014 (ABER) per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 50% nelle regioni meno sviluppate e del 40% nelle altre regioni;
- regolamento (UE) n. 1388/2014 (FIBER), per il settore della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.
9.2 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altri aiuti di Stato sulle medesime spese ed entro quali limiti?
Sì, le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.
Laddove, pertanto, il cumulo sia consentito anche dalle specifiche disposizioni normative regolanti le ulteriori agevolazioni pubbliche e fatti salvi gli ulteriori limiti disposti dalla vigente normativa nazionale e unionale, esso non potrà portare al superamento:
- dell’intensità di aiuto più elevata applicabile alle agevolazioni Nuova Sabatini ai sensi del regolamento di esenzione per categoria pertinente in funzione dell’attività economica svolta dall’impresa beneficiaria, laddove le ulteriori agevolazioni cumulate siano in “de minimis”;
- dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fra quelli applicabili agli aiuti in questione, in base al regolamento di esenzione pertinente in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria, laddove le ulteriori agevolazioni cumulate siano concesse in regime di esenzione.
9.3 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che abbia richiesto ma non ancora ottenuto altre agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di Stato sugli stessi beni oggetto della domanda di agevolazione Nuova Sabatini?
L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda che ha richiesto ma non ottenuto altre agevolazioni, incluse quelle a titolo di de minimis a fronte dei beni oggetto del programma di investimento. Pertanto, nella apposita tabella riepilogativa presente nel modulo di domanda, l’impresa deve indicare gli importi richiesti.
9.4 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che abbia ottenuto ulteriori agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di Stato sugli stessi beni oggetto della domanda di agevolazione Nuova Sabatini?
L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda gli estremi dei provvedimenti di concessione delle ulteriori agevolazioni pubbliche ottenute, incluse quelle a titolo di de minimis, a fronte dei beni oggetto del programma di investimento. Nella apposita tabella riepilogativa deve quindi indicare gli importi e l’ESL delle agevolazioni concesse, nonché l’intensità di aiuto massima applicabile all’aiuto in questione in base al pertinente regolamento di esenzione.
9.5 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono fruibili congiuntamente ad altre misure pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato?
Sì, poiché i limiti di cumulo trovano applicazione solo nel caso ulteriori contributi pubblici inquadrabili come aiuti di Stato. Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono pertanto fruibili unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non configurano aiuti di Stato.
9.6 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?
Sì, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore.
9.7 Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il "Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali"?
Il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all’art. 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.
9.8 I contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con le agevolazioni del Conto Energia?
Sì, nel rispetto dei limiti previsti all'art. 26 del D.lgs. 28 del 2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.
9.9 I contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con gli interventi previsti all’interno del PNRR?
Sì, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all’interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 e ulteriormente chiarito nella Circolare RGS del MEF del 31 dicembre 2021, n. 33.
Prossima lettura
ATTENZIONE: NUOVI TENTATIVI DI TRUFFA TRAMITE FALSE E-MAIL
navigate_next