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CONGEDI/ PERMESSI ASSISTENZA PERSONE DISABILI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

21/04/2023

Con la circolare in commento l’INPS provvede ad acquisire alcune novità normative contenute nel D.lg. 105 del 30 giugno 2022 (entrato in vigore dal 13 agosto 2022) recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”.


Venendo invece alle precisazioni di sintesi fornite dall’Istituto si ricorda che:

Permessi mensili
Dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.LGS n. 105/2022) i 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, può essere riconosciuto su richiesta, da più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa. In pratica – come si ricorderà è stato eliminato il principio del “referente unico”.

Si evidenzia che è necessaria l’allegazione della dichiarazione del disabile di farsi assistere dal soggetto richiedente.

Prolungamento congedo parentale
Il Decreto, ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale, in caso di figlio minore con handicap in situazione di gravità, e non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, non comportano la riduzione di: ferie, riposi, tredicesima e gratifiche natalizie, ad eccezione di emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.
Sul punto l’Istituto precisa che la contrattazione collettiva può prevedere trattamenti di maggior favore per i lavoratori interessati, ad esempio accordi che prevedano la corresponsione di emolumenti accessori anche in caso di assenza del genitore in congedo parentale di cui all’art. 33.

Congedo straordinario
Il comma 5, ha previsto che può usufruire del congedo straordinario per l’assistenza a un familiare disabile in situazione di gravita anche il convivente di fatto e la parte dell’unione civile.
Sul punto l’Istituto ha provveduto a chiarire che la convivenza di fatto deve risultare dalla  dichiarazione anagrafica sottoscritta di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Mentre la qualifica di “parte dell’unione civile” deve risultare negli atti delle unioni civili registrati nell’archivio dello stato civile.

Pertanto, in sede di domanda il richiedente il congedo straordinario potrà limitarsi a dichiarare di essere parte dell’unione civile o convivente di fatto.

Per quanto attiene al requisito della convivenza con il disabile, questa può istaurarsi anche in una fase successiva alla presentazione della domanda di congedo straordinario ma deve sussistere al momento della fruizione del congedo in esame. Pertanto, la domanda è stata integrata con una funzione che prevede una dichiarazione del richiedente nella quale attesta – sotto la propria responsabilità – di impegnarsi ad istaurare la convivenza entro l’inizio del congedo e per tutta la sua durata.
Infine, la Circolare precisa che non possono essere cumulati nell’arco dello stesso mese i permessi mensili, il prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale.
Pertanto, qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.
Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.

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