Con circolare n. 6 del 27 marzo u.s. il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali illustra alcune delle novità introdotte nel nostro ordinamento dalla legge n. 203/2024 (c.d. collegato lavoro),
Dimissioni di Fatto (Art. 19)
Il "collegato lavoro" ha introdotto una procedura speciale per la cessazione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata prolungata, equiparata a dimissioni. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) l'assenza che supera il termine previsto dal CCNL o, in assenza di tale previsione, i 15 giorni. La circolare ministeriale interpreta in modo restrittivo questo termine, stabilendo che l'assenza deve superare i 15 giorni per configurare le dimissioni per fatti concludenti. Se il CCNL (a) prevede un termine inferiore, si applica il termine legale. La circolare chiarisce anche che il calcolo dei giorni di assenza deve basarsi sui giorni di calendario e che la comunicazione di cessazione del rapporto deve avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione di assenza. Inoltre, il datore non è obbligato a pagare la retribuzione durante l'assenza ingiustificata e può trattenere l'indennità di mancato preavviso. La presentazione di dimissioni telematiche da parte del lavoratore rende inefficaci le dimissioni per fatti concludenti.
Per quanto riguarda specificatamente il settore agricolo, si ricorda che il vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, all’art. 75, fissa in 3 giorni l’assenza ingiustificata che costituisce giusta causa di licenziamento, mentre per i quadri e gli impiegati agricoli, il vigente CCNL non indica alcun termine.
Durata del Periodo di Prova (Art. 13)
Il "collegato lavoro" stabilisce la durata del periodo di prova nei contratti a termine, fissando un giorno di prova per ogni 15 giorni di lavoro, con limiti specifici: da 2 a 15 giorni per contratti fino a 6 mesi e 30 giorni per contratti tra 6 e 12 mesi. La circolare ministeriale chiarisce che questi limiti non possono essere derogati dalla contrattazione collettiva e che, per contratti superiori a 12 mesi, il periodo di prova può superare i 30 giorni, sempre nel rispetto delle previsioni più favorevoli del CCNL.
Poiché, come detto, sono fatte salve le disposizioni più favorevoli stabilite dalla Contrattazione collettiva di riferimento si ricorda che, con riferimento agli operai agricoli (OTD), la Contrattazione collettiva sembrerebbe essere più favorevole, in quanto l’art. 15 del CCNL dispone che “l’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a trenta giorni, è soggetto a un periodo di prova di due giorni lavorativi”; mentre per ciò che concerne il CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli, nel definire il periodo di prova, non prevede alcuna distinzione tra contratti a tempo determinato o contratti a tempo indeterminato (art. 9 CCNL). Deve dunque ritenersi che, nei confronti di tale categoria di lavoratori, trovi applicazione il predetto sistema di calcolo per la definizione del periodo di prova, essendo sicuramente più favorevole rispetto al contratto.