Si comunica che con la risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate invita i contribuenti a verificare il prima possibile, il proprio codice attività registrato in Anagrafe Tributaria, per assicurarsi che sia aggiornato e conforme alla nuova classificazione disponibile sul sito internet www.istat.it.
Per effettuare questa verifica, i contribuenti possono:
Accedere all'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
Navigare nella sezione "Cassetto fiscale";
Selezionare "Consultazioni" e poi "Anagrafica" per visualizzare i codici ATECO, sia prevalenti che secondari, associati alla propria posizione fiscale.
Nello stesso documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria, elenca altresì, specifiche raccomandazioni di seguito riportate:
- Obbligo di utilizzo dei nuovi codici, atteso che tutti gli operatori devono iniziare a utilizzare i nuovi codici attività dalla data indicata (1° Aprile 2025);
- Nessun obbligo di variazione, in quanto l'adozione della nuova classificazione non richiede la presentazione di una dichiarazione di variazione ai sensi delle normative fiscali esistenti, a meno che non sia prevista da specifiche disposizioni;
- Comunicazione dei nuovi codici, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati, in linea con le normative vigenti;
- Il contribuente iscritto al Registro delle Imprese potrà comunicare in alternativa la variazione tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) fornita da Unioncamere.
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