Il comma 359, integrando il c. 1, primo periodo, dell’art. 34 del d.lgs. n.151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), eleva, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, dal 30 all’80% della retribuzione l'ammontare dell'indennità spettante per congedo parentale.
La suddetta disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del citato d.lgs. n.151/2001) successivamente al 31 dicembre 2022.
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ART. 1, C. 159 – MODIFICHE ALLA DILAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN BASE AD AVVISI BONARI EX ARTT. 36 BIS DPR N. 600/73 E 54 BIS DPR N. 633/72
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