Al fine di rafforzare il presidio dei controlli in sede di dichiarazione di inizio attività e cessazione attività, ai fini IVA, sono introdotte apposite modifiche all’art. 35 del DPR n. 633/72, in forza delle quali l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all’esito delle quali può invitare il contribuente a comparire di persona, per esibire la documentazione contabile, comprovante l’effettivo esercizio delle attività di impresa o di arti e professioni soggette ad IVA.
Nel caso di mancata comparizione ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA, con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa di 3.000 euro.
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ART. 1, COMMI 153-158 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE IN BASE AI CONTROLLI AUTOMATIZZATI PER GLI ANNI 2019-2021
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