I commi 219-221 consentono di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, si consente la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento:
a) delle rate, successive alla prima, relative a somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della disposizione in commento) e per le quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione;
b) degli importi, anche rateali, dovuti a seguito degli accordi di conciliazione di cui agli artt. 48 e 48-bis del D.lgs. 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento - in un’unica soluzione o della prima rata, qualora il contribuente abbia richiesto il pagamento rateale - della sola imposta (più eventuali contributi previdenziali), dunque il contribuente non è tenuto al pagamento di sanzioni e interessi, entro il 31 marzo 2023.
Per quanto concerne la rateazione è previsto un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; sulle rate successive alla prima (aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno) sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
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ART. 1, COMMI 231-252 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022
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