L’INPS, con il messaggio n. 1618 del 15 maggio 2026, ha comunicato di aver concluso ulteriori controlli sugli esoneri contributivi COVID previsti:
- dall’art. 16 del D.L. 137/2020 (esonero novembre 2020 per imprese agricole, pesca, acquacoltura, vino e birra);
- dall’art. 70 del D.L. 73/2021 (esonero febbraio 2021 per agriturismi e settore vitivinicolo, comprese aziende produttrici di vino e birra).
A seguito di tali verifiche, l’INPS sta notificando nuovi provvedimenti di annullamento dei benefici già concessi nei casi di:
- irregolarità contributiva (DURC);
- codici ATECO non conformi;
- superamento dei limiti previsti dal “Quadro Temporaneo” UE;
- altre difformità rispetto ai requisiti di legge.
Dove verificare gli esiti:
- Datori di lavoro agricoli: nel “Portale delle Agevolazioni”, all’interno della domanda di esonero;
- Lavoratori autonomi agricoli: nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Nei provvedimenti e nelle note di elaborazione sono indicati:
- le motivazioni dell’annullamento;
- gli eventuali importi da restituire;
- le relative codeline/F24.
Regolarizzazione:
In presenza di debito contributivo, sarà possibile:
- richiedere il calcolo delle somme aggiuntive tramite “Comunicazione Bidirezionale”;
- oppure presentare domanda di rateazione tramite il Cassetto Previdenziale.
Attenzione:
Se il pagamento (o la richiesta di rateazione) avviene entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, è prevista la riduzione del 50% della sanzione civile. In caso di rateazione, la riduzione si applica con il pagamento della prima rata.
Resta inoltre possibile presentare istanza di riesame tramite rivolgendosi ai nostri ufficio.
Prossima lettura
DECRETO-LEGGE N. 62/2026: INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI, “SALARIO GIUSTO” E NUOVE REGOLE CONTRO IL CAPORALATO DIGITALE
navigate_next