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LOAGRI – CUMULABILITÀ PENSIONE E LAVORO AGRICOLO OCCASIONALE

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

26/06/2026

(aggiornamento normativa strutturale dal 1° gennaio 2026)  

La comunicazione sostituisce il precedente Messaggio n. 1904/2026 e aggiorna le istruzioni INPS sui trattamenti pensionistici cumulabili con i compensi derivanti da prestazioni di lavoro agricolo subordinato occasionale a tempo determinato (LOAgri).

Quadro normativo

La disciplina del lavoro agricolo occasionale LOAgri è stata introdotta dalla Legge n. 197/2022 e dalla circolare INPS n. 102/2023, con carattere inizialmente sperimentale e con previsione di cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro entro il limite di 45 giornate annue (2023–2024).

Successivamente, la Legge n. 182/2025 ha prorogato la disciplina fino al 31 dicembre 2025, mentre la Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025) ne ha disposto la stabilizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2026, superando definitivamente la fase sperimentale.

Regole principali del lavoro LOAgri

  • I compensi percepiti sono cumulabili con il trattamento pensionistico entro il limite di 45 giornate annue.
  • Il superamento del limite comporta la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.
  • In tale ipotesi, si applica nuovamente il regime generale di incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro, con effetto dalla data di instaurazione del rapporto. 

Soggetti ammessi allo svolgimento del LOAgri

Possono accedere alle prestazioni di lavoro agricolo occasionale:

  • pensionati di vecchiaia, anzianità o anticipata (INPS o casse privatizzate);
  • disoccupati e percettori di NASpI, DIS-COLL o altri ammortizzatori sociali;
  • giovani di età inferiore ai 25 anni, studenti scolastici o universitari;
  • detenuti o internati ammessi al lavoro esterno. 

Sono invece esclusi, tra i pensionati, i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegno ordinario di invalidità.

Per le categorie diverse dai pensionati è inoltre richiesta l’assenza di rapporti di lavoro agricolo subordinato nei tre anni precedenti.

Pensioni cumulabili con il LOAgri

Restano comunque cumulabili con i compensi derivanti da LOAgri, pur in presenza del generale regime di incumulabilità con redditi da lavoro:

  • pensione anticipata lavoratori precoci;
  • pensione “Quota 100”;
  • pensione anticipata flessibile. 

Sintesi operativa

A decorrere dal 2026:

  • il lavoro agricolo occasionale LOAgri diventa misura strutturale;
  • resta confermato il limite massimo di 45 giornate annue;
  • alcune tipologie di pensione risultano compatibili con tali prestazioni;
  • il superamento del limite comporta la trasformazione del rapporto e la perdita della cumulabilità.

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