(aggiornamento normativa strutturale dal 1° gennaio 2026)
La comunicazione sostituisce il precedente Messaggio n. 1904/2026 e aggiorna le istruzioni INPS sui trattamenti pensionistici cumulabili con i compensi derivanti da prestazioni di lavoro agricolo subordinato occasionale a tempo determinato (LOAgri).
Quadro normativo
La disciplina del lavoro agricolo occasionale LOAgri è stata introdotta dalla Legge n. 197/2022 e dalla circolare INPS n. 102/2023, con carattere inizialmente sperimentale e con previsione di cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro entro il limite di 45 giornate annue (2023–2024).
Successivamente, la Legge n. 182/2025 ha prorogato la disciplina fino al 31 dicembre 2025, mentre la Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025) ne ha disposto la stabilizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2026, superando definitivamente la fase sperimentale.
Regole principali del lavoro LOAgri
- I compensi percepiti sono cumulabili con il trattamento pensionistico entro il limite di 45 giornate annue.
- Il superamento del limite comporta la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.
- In tale ipotesi, si applica nuovamente il regime generale di incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro, con effetto dalla data di instaurazione del rapporto.
Soggetti ammessi allo svolgimento del LOAgri
Possono accedere alle prestazioni di lavoro agricolo occasionale:
- pensionati di vecchiaia, anzianità o anticipata (INPS o casse privatizzate);
- disoccupati e percettori di NASpI, DIS-COLL o altri ammortizzatori sociali;
- giovani di età inferiore ai 25 anni, studenti scolastici o universitari;
- detenuti o internati ammessi al lavoro esterno.
Sono invece esclusi, tra i pensionati, i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegno ordinario di invalidità.
Per le categorie diverse dai pensionati è inoltre richiesta l’assenza di rapporti di lavoro agricolo subordinato nei tre anni precedenti.
Pensioni cumulabili con il LOAgri
Restano comunque cumulabili con i compensi derivanti da LOAgri, pur in presenza del generale regime di incumulabilità con redditi da lavoro:
- pensione anticipata lavoratori precoci;
- pensione “Quota 100”;
- pensione anticipata flessibile.
Sintesi operativa
A decorrere dal 2026:
- il lavoro agricolo occasionale LOAgri diventa misura strutturale;
- resta confermato il limite massimo di 45 giornate annue;
- alcune tipologie di pensione risultano compatibili con tali prestazioni;
- il superamento del limite comporta la trasformazione del rapporto e la perdita della cumulabilità.
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