L’obbligo previsto per le aziende agrituristiche con pernottamento che sono tenute a dotarsi del Codice identificativo nazionale (CIN) e ad indicarlo nella dichiarazione dei redditi, prevede se non rispettato importanti sanzioni.
Il Codice identificativo nazionale (CIN) è uno strumento pensato per contrastare l’ospitalità irregolare, garantire la trasparenza del mercato e tutelare la concorrenza leale. Occorre possedere il codice CIR (regionale) per ottenere il codice CIN.
L’obbligo di dotarsene e di riportarlo nelle dichiarazioni fiscali riguarda tutte le strutture ricettive, comprese quelle extra-alberghiere e le locazioni turistiche brevi.
Il Ministero del Turismo, tramite una FAQ ufficiale, ha chiarito che anche gli agriturismi sono soggetti all’obbligo, anche qualora le normative regionali non li qualifichino formalmente come strutture turistiche.
Il codice va richiesto sulla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), tramite accesso con SPID o CIE al sito bdsr.ministeroturismo.gov.it.
Come usare correttamente il CIN ottenuto:
- deve essere esposto all’esterno della struttura o immobile;
- indicato in ogni annuncio pubblicato online o su altri canali;
- deve essere inserito nelle dichiarazioni dei redditi o nella Certificazione Unica.
Nel dettaglio:
- per le persone fisiche, il CIN va indicato nei righi RB24 e RB25 del modello Redditi;
- per chi esercita attività d’impresa, il codice va inserito nel quadro RS, rigo RS533 del modello Redditi (per società di persone o capitali).
Il termine per l’ottenimento del CIN era fissato al 1° gennaio 2025 (come da precedenti informative sia per il Cin che per il CIR).
Le sanzioni previste partono da €uro 800 sino ad € 8.000 per la mancata richiesta, e da € 500 ad € 5.000 per l’omessa esposizione o indicazione,in funzione delle dimensioni della struttura.
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