Si rende noto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l’Associazione Nazionale Città del Vino hanno condiviso un documento recante “Linee Guida per la vendemmia turistica” allo scopo di individuare regole di comportamento uniformi circa lo svolgimento di tale peculiare attività.
Come noto, la c.d. “vendemmia turistica” rientra tra le attività di “enoturismo” disciplinate dall’art. 1, c. 502- 505 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dal relativo decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 12-03-2019.
Nel rinviare ad un’attenta lettura del documento, si evidenziano qui di seguito i contenuti di maggiore rilievo dal punto di vista lavoristico.
La partecipazione ad attività di “vendemmia turistica” non è riconducibile ad un rapporto di lavoro. Pertanto, non può essere corrisposto alcun trattamento economico, comunque denominato, né in denaro né in natura.
La vendemmia turistica deve svolgersi secondo alcune modalità puntualmente individuate dalle Linee Guida relativamente a tempo/orario, spazi dedicati e attrezzati, numero massimo di partecipanti, tutoraggio, cartellini identificativi.
In particolare:
- l’attività deve durare poche ore e deve svolgersi alternativamente di mattina o di pomeriggio e per non più di 2 volte nella stessa azienda nell’arco della stessa settimana;
- i filari della vendemmia didattica devono essere resi riconoscibili e distinguibili dai luoghi di lavoro in cui svolgono la propria attività i dipendenti dell’azienda;
- l’attività deve essere svolta sotto la supervisione di referenti aziendali/tutor qualificati che possono seguire al massimo 8 turisti;
- agli enoturisti è vietato l’utilizzo di qualsiasi macchina agricola e lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle cassette.
La vendemmia turistica, inoltre, dovrà svolgersi con modalità che assicurino la salute e sicurezza dei turisti, anche con riferimento alle attrezzature messe a disposizione degli stessi nonché agli indumenti e alle calzature indossate.
Prima dell'inizio dell’attività, l’azienda dovrà:
- stipulare apposita assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei turisti;
- comunicare lo svolgimento dell’attività al Comune competente per territorio, attraverso la piattaforma S.U.A.P. (o sportello equipollente), indicando il numero e la validità temporale della polizza assicurativa, il nominativo del referente aziendale e del suo delegato/tutor, il luogo di svolgimento (dati catastali), gli orari di svolgimento dell'esperienza della vendemmia, le generalità (nome cognome e data luogo di nascita) degli enoturisti;
- fornire ai turisti istruzioni adeguate circa l’utilizzo delle attrezzature e i comportamenti da tenere durante le operazioni.
Confagricoltura evidenzia che, pur ritenendo apprezzabile l’intento di uniformare i comportamenti sull’intero territorio nazionale soprattutto sul piano giuslavoristico (in presenza, peraltro, di indicazioni già fornite da singole regioni), le Linee Guida in commento introducono criteri stringenti per lo svolgimento dell’attività in questione che possono rendere non agevole alle aziende interessate lo svolgimento della vendemmia turistica.
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