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DIVIETI DI SPANDIMENTO NELLA STAGIONE AUTUNNO-INVERNALE

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

15/09/2023

Regione Lombardia ha  disciplinato  i divieti di spandimento  nelle zone vulnerabili e nelle zone non vulnerabili per la stagione autunno-invernale .

In sintesi, i 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1° novembre e fine febbraio per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su: prato stabile o prato permanente, erbaio autunno vernino, cereale autunno vernino, cover crop (a sovescio primaverile), colture che utilizzano l’azoto in misura significativa anche nella stagione autunno invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, colture arboree con inerbimento permanente, terreni con residui colturali, terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata sono così individuati: 

  • 60 giorni continuativi, definiti annualmente da Regione Lombardia, tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio;
  • i restanti 30, definiti da Regione Lombardia in funzione dell’andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio tramite l’emissione dei bollettini agrometeorologici.

Tale provvedimento è stato adottato, a seguito della procedura di infrazione n. 2018/2249 con la quale è stato stabilito che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

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