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AGENZIA ENTRATE: IN ARRIVO GLI AVVISI BONARI PER OMESSO VERSAMENTO

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

13/09/2024

Nell’ambito della riforma delle sanzioni tributarie è operativa la nuova procedura, nell’ottica di incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti sulle omissioni riscontrate, con l’invio entro il 30 settembre degli avvisi bonari.

Gli avvisi bonari consentiranno di regolarizzare l’omesso versamento di IVA e ritenute, evitando di incorrere nel reato di omesso pagamento, anche mediante rateizzazione.

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 1,D.L. 87/2024, all’Agenzia delle Entrate spetterà il compito di trasmettere gli avvisi relativi al controllo automatizzato entro la fine del mese.

Alla data del 30 settembre, in caso di omesso versamento di IVA e ritenute, i contribuenti riceveranno quindi gli avvisi relativi agli esiti del controllo automatizzato relativo alle somme dovute per il periodo d’imposta precedente.

Le novità sono contenute nel nuovo comma 2-bis, DL n. 462/1997, che al primo periodo prevede quanto segue:

“Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, gli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, sono comunicati, rispettivamente, al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.”

La procedura di alert si affianca alle nuove tempistiche, previste sempre nell’ambito della riforma delle sanzioni, per la rilevanza ai fini penali in caso di omessi versamenti.

Si rinvia al link del Governo che illustra il nuovo sistema sanzionatorio in vigore dal 01 settembre 2024 - D.lgs. Revisione del sistema sanzionatorio tributario:

https://www.programmagoverno.gov.it/it/approfondimenti/riforme-di-rilievo-del-governo/riforme-di-rilievo-del-governo/riforma-fiscale/dlgs-revisione-del-sistema-sanzionatorio-tributario/

Sul fronte delle ritenute certificate è l’articolo 10-bis del decreto legislativo 74/2000 a fissare al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta la data ultima da monitorare, in caso di importi omessi di valore superiore a 150.000 euro per periodo d’imposta. Stesso termine anche per l’IVA, sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10-ter, in caso di somme omesse superiori a 250.000 euro.

Dal punto di vista pratico, ai fini della rilevanza penale degli omessi versamenti si terrà conto delle omissioni presenti alla fine dell’anno successivo al periodo d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate impegnata nel recapito degli avvisi bonari, consentirà ai contribuenti che hanno omesso di pagare IVA e ritenute di adempiere anche mediante rateazione.

In caso di adempimento dopo la ricezione dell’avviso bonario, il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire a cadenza trimestrale. Resta in ogni caso ferma la possibilità di procedere spontaneamente: la prima rata dovrà essere pagata entro il 31 dicembre e le successive entro la fine di ciascun trimestre.

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