Nel seguente link troverete le risposte alle domande più frequenti che vengono poste alla attenzione della DG Agricoltura e pubblicate sul sito: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/Agriturismo%2C+Enoturismo+e+Oleoturismo/red-agriturismo-pareri-DG-AGR/red-faq-agriturismo-pareri-dg
In premessa le definizioni:
Per catering si intende: un contratto con il quale una parte, detta caterer, si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra parte la somministrazione (periodica) di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore. Questa attività, in genere, consiste nel fornire pasti preparati nelle mense aziendali, scolastiche, negli enti pubblici.
Per banqueting si intende: una particolare forma di catering che avviene in un luogo ove non vi sia una licenza di somministrazione di alimenti e bevande. Il banqueting prevede la fornitura di pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere... ed è comprensiva anche della preparazione dei tavoli/buffet, del servizio al tavolo, dei tavoli, delle sedie, dei tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie necessari all’erogazione del servizio e del riordino degli stessi. La somministrazione può avvenire in una casa privata, una residenza storica, un’azienda, una sede congressuale, o altro e può essere svolta da un ristorante, un laboratorio gastronomico, o un’agenzia d’affari.
Il regolamento regionale n. 4/08 applicativo del titolo X della L.R. 31/2008, all’art. 3 definisce le tipologie e i servizi che le aziende agrituristiche possono esercitare, sia in forma singola che combinata.
Tra i servizi offerti dagli agriturismi previsti dalla normativa vigente non sono compresi l’attività di catering e banqueting, intese quale offerta di ristorazione basata su prodotti non propri dell’azienda agrituristica e non svolta direttamente dal titolare dell’attività agricola.
L’esternalizzazione si configura quando le imprese decidono di affidare a un fornitore esterno la gestione di un settore marginale od accessorio del sistema produttivo principale, al fine di concentrare le proprie risorse sull'attività principale e strategica della propria attività.
Ad esempio, un’ impresa meccanica può affidare ad un’impresa di catering la fornitura dei pasti per la mensa aziendale.
Nell’agriturismo la somministrazione di pasti e bevande non è affatto marginale, ma anzi risulta essere un punto di forza e di grande caratterizzazione in termini di prodotti agricoli impiegati, di utilizzo dei fabbricati aziendali, di promozione del territorio e della cultura della zona in cui questo servizio viene offerto.
Questa motivazione di carattere logico è riscontrabile nella definizione giuridica dell’attività di somministrazione pasti e bevande intesa come servizio agrituristico.
Infatti, ai sensi della normativa regionale, la somministrazione di pasti si configura come attività agrituristica solo qualora sia resa dall’imprenditore agrituristico, all’interno dei locali dall’azienda agrituristica e utilizzando i prodotti propri dell’azienda nelle percentuali previste.
Dalla lettura della citata definizione appare evidente l’estraneità delle attività catering e banqueting dai servizi agrituristici.
A ulteriore specificazione giova evidenziare come l’attività di banqueting possa rinvenirsi nelle seguenti modalità:
- Banqueting “attivo”, inteso come la fornitura di pasti e bevande, insieme all’organizzazione dell’evento, forniti dall’azienda al di fuori degli spazi aziendali. Questa fattispecie anche se svolta dall’azienda agrituristica non si configura come attività agrituristica, in quanto l’attività viene svolta al di fuori dei fabbricati aziendali, identificati dal certificato di connessione emesso dalle Amministrazioni Provinciali. Questo a prescindere dal rispetto nella preparazione dei pasti delle percentuali di prodotti propri e dal fatto che la preparazione e l’organizzazione sia svolta dall’imprenditore agrituristico.
- Banqueting “passivo”, la fornitura di pasti e bevande resa da un fornitore esterno all’azienda agrituristica (Società di catering o banqueting) e della quale l’imprenditore si serve a completamento o a sostituzione di un servizio per il quale è stato autorizzato. Un esempio di completamento si concretizza nel momento in cui l’imprenditore è autorizzato solo per attività ricreative e, a completamento del servizio, nello stesso momento, fornisce, attraverso il banqueting, pasti ai presenti. Un esempio di sostituzione, invece, si ha nel momento in cui l’imprenditore è autorizzato a svolgere attività didattiche e negli stessi locali, ma in momenti diversi, ospita od organizza eventi (matrimoni) con fornitura completa di un pasto aziendale. Queste fattispecie non si configurano come attività agrituristica in quanto l’attività di somministrazione di pasti e bevande viene svolta anche se non prevista dal certificato di connessione (carenza di requisiti oggettivi) e da un soggetto diverso dall’imprenditore agrituristico (carenza di requisiti soggettivi). Inoltre non è rispettato il vincolo dell’apporto dei prodotti propri dell’azienda, previsto dalla normativa in materia. Il banqueting è possibile nella fattispecie “a completamento” solo quando la fornitura di pasti e bevande è resa a titolo gratuito ed è comunque funzionale al servizio principale (piccolo rinfresco durante un seminario la cui completa organizzazione è resa dall’imprenditore). Non è riconoscibile nei casi in cui il banqueting assuma l’importanza del servizio a cui è funzionale o è reso in forma onerosa.
- Messa a disposizione di spazi aziendali agricoli od agrituristici nei quali svolgere attività di banqueting: talvolta l’azienda agrituristica o semplicemente l’azienda agricola (quando l’azienda opera ai sensi dell’art. 2135 del cod. civ.), “affittano” o comunque danno in uso i propri spazi aziendali perché particolarmente piacevoli o confortevoli per lo svolgimento di cerimonie (comunioni, matrimoni…) o per momenti celebrativi di varia natura. L’attività di “messa a disposizione di spazi propri” non si configura come attività agrituristica in quanto gli spazi aziendali già autorizzati per l’attività agrituristica non possono essere utilizzati per altri scopi che non siano quelli previsti nel certificato di connessione. Questo vale anche nei giorni in cui l’attività agrituristica non è autorizzata in quanto permane il rapporto privilegiato di connessione con l’attività primaria e quindi di strumentalità degli spazi dell’azienda agricola. L’attività di “messa a disposizione dei spazi propri”, non è consentita neppure all’azienda agricola in quanto, ai sensi della normativa urbanistica (l.r.12/2005), nelle aree considerate agricole è consentito soltanto lo svolgimento dell’attività agricola. La messa a disposizione degli spazi propri è consentita solo nel caso non possa essere qualificata come attività di impresa (manchino cioè i requisiti di cui all’art. 2082 cod. civ. quali l’attività produttiva, l'organizzazione, l'economicità, la professionalità).
Da qui discende che l’utilizzo dei locali agricoli per usi non agricoli potrà avvenire soltanto in modo saltuario ed il reddito derivante sarà fiscalmente assimilabile ai “redditi diversi”.
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