Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di convalidare le dimissioni rassegnate dai lavoratori e dalle lavoratrici genitori durante il periodo di prova, come previsto dall'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità).
Punti principali:
- Le dimissioni di lavoratori genitori (sia madri che padri) nei primi tre anni di vita del bambino devono essere sempre convalidate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
- Questo obbligo di convalida si estende anche alle dimissioni durante il periodo di prova, senza alcuna eccezione.
- La legge (L. 92/2012) ha ampliato la tutela da uno a tre anni di vita del bambino, al fine di prevenire comportamenti discriminatori o pressioni sul lavoratore.
- Pertanto, le dimissioni di una lavoratrice in gravidanza o di un genitore nel periodo protetto non sono valide senza la convalida da parte dell'ITL.
- L’obbligo di convalida non si applica ai lavoratori non rientranti nelle tutele dell'art. 55, comma 4, né alle risoluzioni consensuali non riconducibili alla genitorialità protetta.
Conclusioni:
È importante prestare attenzione ai casi in cui una lavoratrice in gravidanza o un genitore nei primi tre anni di vita del figlio rassegni dimissioni durante il periodo di prova. In tali situazioni, la cessazione del rapporto di lavoro non sarà considerata efficace senza la convalida dell’ITL.
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