Vi segnalo il contenuto dell'Interpello n. 3/2025, fornito dal Ministero del Lavoro, insieme all'INPS e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, riguardo alla disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e alla questione dello "scostamento non grave" (Art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015).
L’Interpello, presentato dall’ANPIT, chiedeva se fosse possibile considerare regolare la posizione contributiva di un’azienda con debiti solo per sanzioni o interessi (senza omissioni effettive sui contributi) e se, in questo caso, il DURC potesse comunque essere rilasciato come regolare.
Il Ministero ha risposto che non è possibile, chiarendo che lo "scostamento non grave" si applica solo se il debito complessivo (contributi + sanzioni + interessi) non supera i 150 euro. In pratica, se il debito è formato solo da sanzioni o interessi (anche se non superano i 150 euro), la posizione resta irregolare fino al completo pagamento.
Punti principali da tenere in considerazione:
- Il DURC regolare può essere rilasciato solo se il debito totale, comprensivo di contributi, sanzioni e interessi, non supera i 150 euro.
- Anche solo sanzioni o interessi superiori a questa soglia impediscono il rilascio del DURC regolare.
- Le imprese devono controllare anche gli accessori di legge (sanzioni e interessi), non solo i contributi.
- La soglia dei 150 euro è un limite fisso, che viene applicato automaticamente anche nel sistema “Durc On Line”.
In sintesi, il chiarimento ribadisce che la regolarità contributiva deve essere completa per ottenere il DURC.
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