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AGGIORNAMENTO SU CONTENZIOSO “EXTRAPROFITTI” – GIUDIZIO DI APPELLO

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

21/04/2023

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in ordine all’intervenuto deposito delle motivazioni delle prime sentenze del TAR per la Lombardia di annullamento, per illegittimità, della delibera ARERA n. 266 del 21 giugno 2022, recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” e dei provvedimenti del GSE conseguenti, per informarVi circa il prosieguo della vicenda giudiziaria.

Come già ritenuto verosimile nella nostra ultima nota sopra citata, l’ARERA e il GSE S.p.A. hanno proposto appello avverso le decisioni con cui il TAR Milano ha ritenuto illegittima la delibera ARERA, con contestuale instaurazione del giudizio di merito di secondo grado innanzi al Consiglio di Stato.

Orbene, sul punto, si porta a conoscenza che recentemente il Consiglio di Stato, nell'ambito dei primi giudizi di appello, ha accolto la richiesta di conferma della misura cautelare riproposta dagli appellanti a seguito della pubblicazione delle motivazioni delle decisioni del TAR, confermando così la sospensione della esecutività della sentenza del TAR appellata già disposta nella precedente fase cautelare caratterizzata dall’impugnazione del solo dispositivo.

In particolare, come si legge nelle ordinanze cautelari allo stato pubblicate, il Consiglio di Stato ha ritenuto di sospendere le pronunce del TAR Milano, riportando che non vi sono "validi motivi per discostarsi dalle valutazioni in punto di periculum in mora svolte in sede di appello sul dispositivo di sentenza". Deve precisarsi, però, che il medesimo Giudice Amministrativo ha rilevato che "resta impregiudicata ogni valutazione sulla compatibilità delle disposizioni sub iudice con la normativa europea sopravvenuta", rinviando, quindi, tale approfondimento alla prossima udienza di merito, già fissata per queste prime cause al 5 dicembre 2023.

Dalla sospensione della decisione di primo grado, così come disposta del Consiglio di Stato, ne discende, conseguendone, la reviviscenza dell'efficacia della Delibera ARERA e, presumibilmente, il GSE potrebbe rinnovare le relative richieste di pagamento agli operatori economici interessati (ricorrenti/non ricorrenti).

Su questo punto si segnala che ad oggi il GSE non ha riattivato il recupero degli extraprofitti e non ci è noto come intende procedere (le ultime fatturazioni generate nel mese di marzo sono state ancora determinate in applicazione dei prezzi di mercato dell’energia).

Detto ciò, ci preme segnalare che le prime cause "pilota" allo stato oggetto delle già menzionate ordinanze cautelari rappresentano una minima percentuale dei giudizi in essere avverso la normativa extra profitti; ed invero, il ricorso azionato nell'interesse degli associati Confagricoltura è ancora pendente innanzi al TAR Milano. Sebbene gli esiti di tali giudizi spettino ai giudici di primo grado, riteniamo che questi difficilmente si discosteranno dalle decisioni prese e dalle valutazioni poste a fondamento delle sentenze con cui sono stati accolti i ricorsi e, quindi, annullata la Delibera di ARERA.

In ragione di ciò, lo Studio Legale che patrocina la Confederazione e le aziende associate sta sollecitando la fissazione delle udienze di merito relative ai ricorsi di primo grado ancora pendenti innanzi al TAR Milano al fine di ottenere più pronunce favorevoli e, quindi, smussare la portata delle ordinanze cautelari emesse in sede di giudizio di appello e indurre il Giudice di appello ad ulteriori e attente valutazioni di merito che possano confermare la valutazione del giudice di primo grado.

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