L’INPS, fornisce alcune istruzioni in materia di accesso alla NASpI nelle ipotesi di dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore padre nel periodo seguente alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001) e del congedo di paternità alternativo (art. 28 , D.Lgs. n. 151/2001 ), entro un anno di vita del bambino, così come riformate dal Decreto conciliazione – lavoro.
Si ricorda che prima delle modificazioni apportate dal D.lgs 30 giugno 2022 n. 105, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.
Ad oggi l’Inps con la circolare in esame – condividendo l’indirizzo interpretativo ministeriale – specifica che l’accesso alla NASpI è da intendersi rivolto al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di paternità alternativo.
Ne discende che a partire dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del Dlgs n. 105/2022), in caso di dimissioni del padre lavoratore dipendente durante il primo anno di vita del bambino è possibile richiedere la Naspi in presenza degli altri requisiti normativamente previsti per la prestazione.
Su istanza del lavoratore – indirizzata alla sede INPS competente - sarà quindi possibile procedere al riesame delle domande presentate e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare.
Prossima lettura
CONGEDI/ PERMESSI ASSISTENZA PERSONE DISABILI
navigate_next