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PROROGA APE SOCIALE

20/01/2021

L’articolo 339 in commento proroga al 31 dicembre 2021 la sperimentazione della c.d. APE Sociale, a favore di quei soggetti che a norma di legge rientrano nelle le quattro categorie beneficiarie previste:

  • Si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • Assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • Hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • Sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti attività (cd. gravose):
  1.  operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
  2.  conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni:
  3. conciatori di pelli e di pellicce;
  4. conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  5. conduttori di mezzi pesanti e camion;
  6. personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  7. addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  8. insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
  9. facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  10. personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  11. operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  12. operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  13. pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  14. lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
  15. marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

L’Ape Sociale permette di fruire del particolare trattamento se i soggetti rientranti nelle su indicate categorie maturano tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 l’età anagrafica di 63 anni e 30 anni di contributi (36 per i lavoratori gravosi).

I soggetti che possono usufruire della prestazione possono presentare domanda entro il 31 marzo 2021 ovvero entro il 15 luglio 2021. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione soltanto nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.

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