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NONA SALVAGUARDIA ESODATI

20/01/2021

Viene prevista una nuova salvaguardia (la nona) che andrà a tutelare 2.400 esodati, accompagnandoli fino alla pensione.

 Lo stanziamento previsto è di circa 35 milioni di euro per il 2021 e poco meno per il 2022, con ulteriori 27 milioni circa per il 2023 e 20 mln fino al 2026. 

 La procedura sarà differenziata per ciascuna categoria, e riprenderà il modello già adottato nelle precedenti 8 edizioni di salvaguardia.

Le domande dovranno essere inoltrate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Manovra, quindi entro il 2 marzo 2021.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di accesso alla nona salvaguardia per gli esodati.

 I soggetti che potranno accedere alla nona salvaguardia, in base a quanto disposto dal comma 346, sono coloro i quali appartengono alle seguenti categorie:

  • lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettera a), della legge n. 147 del 2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

 Si tratta dei lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi prima del 4 dicembre 2011, con almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, e anche qualora abbiano svolto successivamente alla data del 4 dicembre 2011 attività di lavoro non riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato;

  • lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettera f), della legge n. 147 del 2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

Si tratta dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

  • lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147 del 2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

Rientrano in tale fattispecie i lavoratori con rapporto di lavoro risolto:

  • ai sensi della lettera b), entro il 30 giugno 2012 in caso di accordi individuali, accordi collettivi di incentivi all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ed anche in caso di svolgimento successivamente di attività di lavoro diversa da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • ai sensi della lettera c), lavoratori con rapporto di lavoro risolto dopo il 30 giugno ed entro il 31 dicembre 2012 in caso di accordi collettivi individuali, accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 e anche in caso di svolgimento successivamente di attività di lavoro diversa da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • ai sensi della lettera d), lavoratori cessati per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011, anche in caso di svolgimento di attività di lavoro successivamente, e sempre a patto che si tratti di rapporti diversi dal lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
  • con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

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