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CREDITO DI IMPOSTA 4.0 DOCUMENTAZIONE PER LA FRUIZIONE

03/02/2021

Nella nuova edizione del Piano Transizione 4.0 introdotta con la Legge di Bilancio 2021 n.178 del 30/12/2020, sono stati confermati alcuni adempimenti a carico di chi intende fruire delle agevolazioni dei crediti d’imposta che si maturano, in misura diversa a seconda della tipologia, con l’acquisto di beni strumentali nuovi.

Il primo è previsto dal comma 1059:

al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.

Si tratta di un obbligo di comunicazione del tutto analogo a quello previsto dalla legge 160 del 30/12/2019. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha già chiarito che l’eventuale inosservanza dell’obbligo non è causa di decadenza del beneficio. Inoltre – lo ricordiamo – il modello per gli investimenti del 2020 non è ancora stato pubblicato.

Il secondo è citato dal comma 1062 ed è il seguente:

le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058

In pratica occorrerà chiedere al fornitore di scrivere nella causale della fattura la nuova dicitura:

“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058 della legge 178 del 30/12/2020”. Ricordiamo che, nel caso in cui il fornitore omettesse la causale o la dicitura fosse scorretta, l’errore materiale può essere sanato secondo le indicazioni offerte dall’Agenzia delle Entrate (in pratica stampando la fattura e correggendo a penna).

Il terzo, sempre previsto dal comma 1062, è l’obbligo di:

perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Questo onere è obbligatorio per i beni il cui costo di acquisizione supera i 300 mila euro. Per i beni di valore inferiore l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante

Ricordiamo a questo proposito che rivolgersi a un professionista è anche un modo per tutelarsi.

Confagricoltura raccomanda (per gli investimenti che fruiscono del 40/50%) alle imprese di avvalersi di perizie o attestazioni di conformità anche per investimenti di importo inferiore.

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